§ 98.1.28328 - D.L. 19 novembre 1992, n. 441 .
Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1992
Numero:441


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti in materia sanitaria
Art. 2.  Servizi assistenziali
Art. 3.  Contributi per le associazioni di promozione sociale
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28328 - D.L. 19 novembre 1992, n. 441 [1].

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

(G.U. 19 novembre 1992, n. 273)

 

     Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria

     1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreti del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

     2. L'onere per l'ammontare dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

     4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991 non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

     6. Il contributo previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

     7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

     8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

     9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

     10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.

 

          Art. 2. Servizi assistenziali

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonchè per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

     2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

 

          Art. 3. Contributi per le associazioni di promozione sociale

     1. All'art. 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: "di cui all'art. 115" fino a: "legge 21 ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476".

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A - (prevista dall'art. 1, comma 1)

 

Regioni

Importi mutuabili (in milioni)

Piemonte

440.310

Valle d'Aosta

8.650

Lombardia

880.030

Bolzano

34.150

Trento

36.880

Veneto

438.590

Friuli-Venezia Giulia

122.920

Liguria

196.260

Emilia-Romagna

428.350

Toscana

373.170

Umbria

86.470

Marche

144.490

Lazio

539.280

Abruzzo

123.450

Molise

33.570

Campania

523.930

Puglia

371.470

Basilicata

54.610

Calabria

189.430

Sicilia

429.140

Sardegna

144.850

Totale

5.600.000

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 18 marzo 1993, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.