§ 98.1.28061 - D.L. 30 luglio 1988, n. 303 .
Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1988
Numero:303


Sommario
Art. 1.      1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'art. 27, quarto comma, del decreto [...]
Art. 2.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue
Art. 3.      1. Per l'anno 1988, il termine entro il quale le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte, l'attestazione dell'avvenuto versamento della [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28061 - D.L. 30 luglio 1988, n. 303 [1].

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

(G.U. 30 luglio 1988, n. 178)

 

     Art. 1.

     1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

     2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rese nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto, le relative fatture, anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

     3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

     a) sigarette 56,28 per cento;

     b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;

     c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

     d) tabacco da fumo 55,28 per cento;

     e) tabacco da masticare 26,28 per cento;

     f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

 

          Art. 2.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

     a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

     c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

     d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

     e) oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da L. 31.678 a L. 35.389 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b, 1-c e 1-d della predetta tabella B, rispettivamente, da L. 10.234 a L. 11.345, da L. 12.081 a L. 13.415 e da L. 36.091 a L. 40.313 per cento kg.

     2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a tremila chilogrammi, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'art. 10, come sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1988, il termine entro il quale le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte, l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa prevista dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è fissato al 10 settembre.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 28 luglio 1989, n. 263, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.