§ 98.1.27885 - D.L. 12 luglio 1986, n. 346 .
Proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/07/1986
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, sono prorogate al 31 dicembre 1987
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27885 - D.L. 12 luglio 1986, n. 346 [1] .

Proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.

(G.U. 14 luglio 1986, n. 161)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, sono prorogate al 31 dicembre 1987.

     2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 3.500 milioni nell'anno 1986 ed in lire 7.000 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'art. 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche.

     3. Per l'anno finanziario 1986 la sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 3.500 milioni tratta dalle disponibilità della quota del Fondo di cui al comma 2. Per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 agosto 1986, n. 493.