§ 98.1.27691 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 694 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale


Settore:Normativa nazionale
Data:01/10/1982
Numero:694


Sommario
Art. 1.  (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)
Art. 2.  (Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27691 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 694 [1] .

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale

(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272)

 

     Art. 1. (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)

     A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982 [2] .

     La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982. [3]

     Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. (Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)

     Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

     Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

     Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma. [4]

     Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse. [5]

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 novembre 1982, n. 881.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 30 novembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 20 settembre 1985, n. 477.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.