§ 98.1.27690 - D.L. 4 agosto 1982, n. 495 .
Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1982
Numero:495


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate [...]
Art. 2.      In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'otto per cento per gli spettacoli e le [...]
Art. 3.      In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le [...]
Art. 4.      Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 5.      I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti e con [...]
Art. 7.      La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27690 - D.L. 4 agosto 1982, n. 495 [1].

Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

(G.U. 4 agosto 1982, n. 212)

 

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.

     Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'otto per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

     uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

     zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

     purée e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

     vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

     caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

     prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     saponi comuni (v.d. ex 34.01);

     gas ed energia elettrica per uso domestico;

     prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

     prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

 

          Art. 3.

     In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06).

     In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06) di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati alla alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d. ex 27.10).

     Per le cessioni e le importazioni di storione e salmone affumicati nonché di tartufi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata nella misura del due per cento dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, è elevata al trentotto per cento.

 

          Art. 4.

     Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

     Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1982 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     L'aumento di aliquota dall'otto al dieci per cento disposto dall'art. 1 ha effetto, per le prestazioni di cui al n. 4), parte terza, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal 1° ottobre 1982.

 

          Art. 5.

     I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 6.000 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette,

 

il 4 per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette

fino a L. 6.000 nette,

l'otto per cento;

corrispettivi da L. 6.001 nette

fino a L. 13.000 nette,

il quindici per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette

fino a L. 18.000 nette,

il venti per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette

fino a L. 25.000 nette,

il venticinque per cento

corrispettivi oltre L. 25.000 nette,

 

il 50 per cento.

     Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili".

     L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13 per cento.

 

          Art. 6.

     Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti e con esclusione delle località ad economia turistica, individuate dalle regioni, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, aventi superficie di vendita inferiore a 200 metri quadrati.

     A modificazione di quanto disposto dall'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

     Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558, riguardo ai giorni domenicali e festivi ed alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, per l'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio i comuni, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri, nella misura di dodici ore consecutive, mediante l'indicazione dell'ora di apertura antimeridiana, non prima delle ore 7, e della chiusura serale, non dopo le ore 20.

     L'esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di vendita comprendente comunque l'apertura dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 19, nonché un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi l'intervallo di due ore è corrispondentemente ridotta la misura dei limiti giornalieri.

     La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di articoli ricordo.

 

          Art. 7.

     La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

     All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma relativamente al 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     All'onere relativo agli anni dal 1983 al 1991 si provvederà mediante la legge finanziaria dei rispettivi anni.

     I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 441, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta delle singole regioni, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

     I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

     All'onere si provvede, relativamente al 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 29 novembre 1982, n. 887, gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.