§ 98.1.27645 - D.L. 26 giugno 1981, n. 334 .
Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/06/1981
Numero:334


Sommario
Art. 1.      L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato
Art. 2.      Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni [...]
Art. 3.      Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per [...]
Art. 4.      Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al capitolo 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27645 - D.L. 26 giugno 1981, n. 334 [1] .

Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

(G.U. 30 giugno 1981, n. 177)

 

     Art. 1.

     L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato.

 

          Art. 2.

     Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.

 

          Art. 3.

     Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

     Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

     Ad integrazione dei presìdi fissi previsti dall'art. 5 della legge 7 giugno 1977 n. 323, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità [2] .

     Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento [3] .

 

          Art. 4.

     Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al capitolo 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 6 agosto 1981, n. 457.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.