§ 86.15.10 - Legge 7 giugno 1977, n. 323.
Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:07/06/1977
Numero:323


Sommario
Art. 1.      L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 [...]
Art. 2.      Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto art. 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di età per i soggetti che sono stati già sottoposti alla prima vaccinazione con esito [...]
Art. 3.      Il Ministro per la sanità può disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei [...]
Art. 4.      Rimane fermo quanto disposto dall'art. 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei [...]
Art. 5.      Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unità di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti [...]
Art. 6.      Il Ministero della sanità, per esigenze profilattiche di carattere particolare, fornisce alle regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di L. 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 86.15.10 - Legge 7 giugno 1977, n. 323.

Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

(G.U. 20 giugno 1977, n. 166).

 

     Art. 1.

     L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, è sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge [1] .

 

          Art. 2.

     Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto art. 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di età per i soggetti che sono stati già sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la sanità può disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.

 

          Art. 4.

     Rimane fermo quanto disposto dall'art. 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.

 

          Art. 5.

     Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unità di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale.

     Per i fini di cui sopra il Ministero della sanità è autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle regioni interessate somme, per complessive L. 1.000 milioni, per l'allestimento di unità di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti.

 

          Art. 6.

     Il Ministero della sanità, per esigenze profilattiche di carattere particolare, fornisce alle regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.

 

          Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di L. 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 19 giugno 1979, n. 210.