§ 98.1.27604 - D.L. 17 marzo 1980, n. 69 .
Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/03/1980
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27604 - D.L. 17 marzo 1980, n. 69 [1].

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

     Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonchè le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi.

     Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

     Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, D.L. 16 maggio 1980, n. 180, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del presente decreto.