§ 2.4.19 – D.L. 16 maggio 1980, n. 180.
Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:16/05/1980
Numero:180


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 2.4.19 – D.L. 16 maggio 1980, n. 180. [1]

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

(G.U. 19 maggio 1980, n. 135).

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione [2].

     (Omissis) [3].

     Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonchè le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.

     Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

     Alle operazioni previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 18 luglio 1980, n. 338. Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 e l'art. 6 del D.L. 15 giugno 1984, n. 232.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 luglio 1980, n. 338.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 luglio 1980, n. 338 e ora abrogato dall'art. 19 della L. 14 agosto 1982, n. 610.