§ 98.1.27578 - D.L. 14 settembre 1979, n. 439 .
Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/09/1979
Numero:439


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali [...]
Art. 3.      Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al < Fondo speciale>> di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, [...]
Art. 4.      Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      All'onere di lire 250 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. [...]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27578 - D.L. 14 settembre 1979, n. 439 [1] .

Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale

(G.U. 15 settembre 1979, n. 254)

 

     Art. 1. [2]

     È autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

     Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;

     Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;

     Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980.

 

          Art. 2.

     Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti [3] .

     Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

 

          Art. 3.

     Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al < Fondo speciale>> di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, fino all'importo complessivo in valore nominale di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1979. Tale limite potrà essere variato per gli anni successivi con la legge finanziaria.

     La garanzia dello Stato di cui al precedente comma diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

     Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

 

          Art. 5. [4]

     Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, se relative a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 250 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento [5] .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 novembre 1979, n. 573.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.