§ 54.4.7 - L. 5 dicembre 1978, n. 787.
Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:05/12/1978
Numero:787


Sommario
Art. 1.      Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende [...]
Art. 2.      La sottoscrizione da parte delle società consortili, di cui all'articolo 1, di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali oggetto di piani di risanamento è [...]
Art. 3.      Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli [...]
Art. 4.      I piani di risanamento di cui agli articoli 1 e 2, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      La Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in [...]
Art. 6.      Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge


§ 54.4.7 - L. 5 dicembre 1978, n. 787.

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348).

 

Art. 1.

     Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 5, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca d'Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Lo statuto delle società consortili di cui al comma precedente deve indicare che la società è stata costituita per i fini della presente legge.

     Se la società consortile di cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione. Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.

     Non sono applicabili alle società consortili di cui al primo comma le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.

     Ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare in una società consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta e al venti per cento del capitale di essa. Alle società consortili possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del capitale e associarsi in partecipazione enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.

     Ferma restando la facoltà della Banca d'Italia di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni, ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare o associarsi in partecipazione a società consortili per un ammontare complessivo superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli investimenti in immobili e in altre azioni.

     La Banca d'Italia vigila sull'attività delle società consortili. Presso la Banca d'Italia è istituito un albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna società. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma relativo alle attività delle società consortili e in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     La sottoscrizione da parte delle società consortili, di cui all'articolo 1, di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali oggetto di piani di risanamento è subordinata alla condizione che la connessione dell'emissione con i piani stessi risulti dalla deliberazione assemblea e di emissione.

     Le società consortili possono sottoscrivere anche azioni e obbligazioni convertibili emesse da società che controllano le imprese industriali, di cui al precedente comma, alla ulteriore condizione che le società emittenti non possiedano azioni di altre imprese e non abbiano crediti verso le medesime per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del proprio capitale. Ai fini di tale condizione, che deve risultare da apposita situazione patrimoniale facente parte integrante della deliberazione di emissione, le azioni sono computate al valore nominale e le prestazioni di garanzia sono assimilate ai crediti.

     L'alienazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in borsa o al mercato ristretto, detenute in portafoglio dalle società consortili, deve avvenire previa offerta pubblica in borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni.

 

     Art. 3.

     Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

     Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle società consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrerà a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.

     I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale è richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo di acquisto, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile. La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali è richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.

 

     Art. 4.

     I piani di risanamento di cui agli articoli 1 e 2, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura la istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le delibere del CIPI di cui al presente articolo, nonché i piani di risanamento su cui il CIPI non abbia assunto delibera definitiva entro il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma, devono essere inviati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

     Art. 4 bis. [1]

     Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, può convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento è stato approvato, affinché deliberino sulla costituzione di una società consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima.

     La costituzione della società consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione.

     La partecipazione alla società consortile, la cui costituzione è approvata a norma del comma precedente, è vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla società consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

     E' tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla società consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa per il cui risanamento è stata costituita la società consortile né possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla società consortile medesima. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

 

     Art. 5.

     La Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piani di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale vigente alla data del consolidamento.

     Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, è ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla metà degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento.

     La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che, per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, è sostituito dal tasso del contratto iniziale.

 

     Art. 6.

     Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26.