§ 98.1.27515 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1976
Numero:852


Sommario
Art. 1.      Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel [...]
Art. 2.      Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per [...]
Art. 3.      La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5.  [7]
Art. 6.      Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive [...]
Art. 7.      Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27515 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 [1] .

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.

(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)

 

     Art. 1.

     Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 2.

     Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, è prorogato al 31 dicembre 1977 [2] .

     I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 [3] e al 31 dicembre 1978 [4] .

 

          Art. 3.

     La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977 [5] .

 

          Art. 4. [6]

     La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli artt. 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

     Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

     I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale .

 

          Art. 5. [7]

 

          Art. 6.

     Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere presentate in duplice esemplare in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, e devono contenere le indicazioni prescritte con lo stesso decreto.

     Nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nonché nelle deleghe e negli attestati di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve essere indicato il numero di partita attribuito dal predetto ufficio a ciascun contribuente. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.

     In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila [8] a lire cinquecentomila [9] .

 

          Art. 7.

     Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del Ministro per le finanze previsto dallo stesso articolo, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che fanno riferimento alle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali.

     In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica [10] .

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 febbraio 1977, n. 31.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893.

[3]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893.

[4]  Termine prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 3 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893.

[5]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 4 del L. 23 dicembre 1977, n. 935, con effetto dal 1° gennaio 1978.

[8]  Importo elevato a lire duecentomila dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[9]  Importo elevato a lire due milioni dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.