§ 98.1.27295 - Legge 11 ottobre 2001, n. 391.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/2001
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui [...]
Art. 4.      1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si [...]
Art. 5.      1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27295 - Legge 11 ottobre 2001, n. 391.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

(G.U. 30 ottobre 2001, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

          Art. 4.

     1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini

 

     Le parti del presente accordo,

     Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat;

     Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione;

     Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle parti esercita la sua sovranità o giurisdizione;

     Considerando che la Comunità europea esercita, per due Stati parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994;

     Riconoscendo che, per due Stati parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, né mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità;

     Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare:

     le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa;

     la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente;

     la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi protocolli;

     Desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo;

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente accordo:

     a) lo stato di conservazione è giudicato "favorevole" quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono;

     b) la parola "habitat" significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;

     c) la parola "presa" significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.

 

     Art. 2.

     1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat.

     2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.

 

     Art. 3.

     Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:

     ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70”N, 06°05'90”E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00”N, 008°12'00”E);

     ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord-orientale della Sardegna (41°09'18”N, 009°31'18”E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24”N, 011°31'00”E).

 

     Art. 4.

     Le parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.

 

     Art. 5.

     Le parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.

 

     Art. 6.

     1. Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le parti esercitano la sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini.

     2. Le parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra.

 

     Art. 7.

     Nel Santuario le parti:

     a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica in situ condotti nel rispetto del presente accordo;

     b) si conformano alla normativa internazionale e della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato "rete derivante";

     c) si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.

 

     Art. 8.

     Nel Santuario le parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.

 

     Art. 9.

     Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.

 

     Art. 10.

     Le parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in applicazione degli articoli precedenti.

 

     Art. 11.

     Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente della normativa della Comunità europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto delle parti di stabilire misure interne più rigorose.

 

     Art. 12.

     1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già esistenti.

     2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:

     a) i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente accordo;

     b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà.

 

     Art. 13.

     Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

 

     Art. 14.

     1. Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o giurisdizione ognuno degli Stati parti al presente accordo è competente per assicurare l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo.

     2. Nelle altre parti del Santuario ciascuno degli Stati parti è competente ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo nei confronti delle navi battenti la sua bandiera nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti di navi battenti la bandiera di Stati terzi.

 

     Art. 15.

     Nulla nel presente accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalità compatibili con il presente accordo.

 

     Art. 16.

     Non appena il protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo entrerà per esse in vigore, le parti presenteranno una proposta congiunta di iscrizione del Santuario sulla lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea.

 

     Art. 17.

     1. Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all'articolo 3 a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente accordo, tenuto conto del piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente.

     2. Il presente accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul piano internazionale o regionale, nonché alle parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

 

     Art. 18.

     Il presente accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti firmatarie.

 

     Art. 19.

     1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo designato come depositario del presente accordo.

     2. Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle parti firmatarie.

 

     Art. 20.

     1. Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata ad aderire al presente accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Il presente accordo entrerà in vigore, nei confronti delle parti aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.

 

     Art. 21.

     1. Ogni parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessiterà del consenso delle parti firmatarie.

     2. Ogni parte potrà denunciare l'accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.

 

     Art. 22.

     1. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egualmente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco.

     2. Il presente accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.Fatto a Roma, il venticinque novembre millenovecentonovantanove.

 

     Dichiarazione

     I rappresentanti delle tre parti firmatarie si compiacciono dell'ottimo esito di un dossier sul quale hanno lavorato per più di sei anni. Ben inteso, come tutte le opere umane, anche questo accordo è perfettibile, ma rappresenta una prima tappa importante verso una reale ed efficace protezione dei mammiferi nel Mediterraneo occidentale.

     Senza attendere le procedure di ratifica, le parti firmatarie s'impegnano sin d'ora a facilitare la messa in opera dell'accordo gettando le basi per la gestione del Santuario.

     Le parti firmatarie potranno reciprocamente avvalersi dei lavori già intrapresi, sia a livello di Stati che di collettività territoriali. In particolare, l'esperienza acquisita nell'ambito dell'accordo Ramoge potrà contribuire positivamente alla messa in opera e alla gestione del Santuario.

     Le parti auspicano, oltre ad una rapida messa in opera degli impegni che figurano nell'accordo da parte delle autorità competenti degli Stati e delle collettività territoriali, che fin d'ora in applicazione del principio di precauzione vengano condotti studi su alcuni aspetti che ne completeranno l'applicazione di sostanza. Si tratta in particolare delle conseguenze sui mammiferi marini, dell'utilizzazione dei mezzi di prospezione e di rilevazione sismica o acustica e dell'eventuale sfruttamento delle risorse morte naturali. Meriterà infine di essere esaminato il problema del rumore e della velocità delle imbarcazioni veloci, già evocate nell'accordo.