§ 98.1.27099 - Legge 5 marzo 1997, n. 38.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1997
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27099 - Legge 5 marzo 1997, n. 38.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1997, N. 1.

     All'articolo 2:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada)";

     al comma 1, secondo periodo, le parole: "cooperative e consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

     a) fino a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 per centob) da 100 a 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 per centoc) da 200 a 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 per centod) da 400 a 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 per centoe) oltre 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 per cento.

     2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2-ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

     2-quater. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frèjus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

     2-quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.

     2-sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.

     2-septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

     2-octies. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2-septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

     2-novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2-decies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2-undecies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

     'e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;'";

     i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

     L'articolo 3 è soppresso.

     L'articolo 4 è soppresso.

     L'articolo 5 è soppresso.