§ 98.1.26928 - Legge 8 agosto 1994, n. 501.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:501


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26928 - Legge 8 agosto 1994, n. 501.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

(G.U. 18 agosto 1994, n. 192)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399.

     All'articolo 2:

     al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: "648" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al secondo comma", e dopo la parola: "73" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al comma 5,"; nel capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.