§ 98.1.26722 - Legge 30 dicembre 1991, n. 411.
Conversione in legge, con modificazione, del decreto- legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1991
Numero:411


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la [...]
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni
Art. 6.      1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo [...]
Art. 7.      1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 [...]


§ 98.1.26722 - Legge 30 dicembre 1991, n. 411.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto- legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nella province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

(G.U. 30 dicembre 1991, n. 304)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, è convertito in legge con la modificazione riportata in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

     a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonchè alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

     b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

     2. L'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonchè agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.".

 

          Art. 3. [1]

     1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

     a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore;

     b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;

     c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;

     d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.

     5. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

     6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

     7. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.".

 

          Art. 4.

     1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.".

 

          Art. 5.

     1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.

     2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.

 

          Art. 6.

     1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano".

 

          Art. 7.

     1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Allegato - Modificazione apportata in sede di conversione al decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.-1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni.".


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 353, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2, lett. c), prevede la designazione, da parte dei Consigli regionali, dei rappresentanti regionali del Consiglio di amministrazione dell'Ente.