§ 42.2.66 - Legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:18/10/1961
Numero:1048


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 4. 
Art. 5.  [6]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui nell'art. 2; per la [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo funzionamento, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato un commissario [...]
Art. 9.      Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse [...]
Art. 10.      A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'art. 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e [...]
Art. 11.      Le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno [...]
Art. 12.      Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni [...]
Art. 13.      Ai contributi dovuti all'Ente da parte dei proprietari interessati si applicano le medesime disposizioni stabilite per i Consorzi di bonifica dagli articoli 864, 2775 e 2780 del Codice civile.
Art. 14.      Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro [...]
Art. 15.      L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.
Art. 16.      Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.


§ 42.2.66 - Legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana.

(G.U. 23 ottobre 1961, n. 264).

 

     Art. 1. [1]

     E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

 

          Art. 2. [2]

     1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

     a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

     b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

     2. L'ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, sui incarico o concessione delle Regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.

 

          Art. 3.

     L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge [3].

 

          Art. 4. [4]

     1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

     a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore;

     b) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministro dell'ambiente, designati dai rispettivi ministri;

     c) tre rappresentanti della Regione Umbria e tre rappresentanti della Regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna Regione [5];

     d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla Regione Umbria e uno tra i membri designati dalla Regione Toscana.

     5. La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle Regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

     6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

     7. Il collegio del revisore dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle Regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle Regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suo membri possono essere riconfermati.

 

          Art. 5. [6]

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

     Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore a lire 100 milioni [7].

     Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.

     In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui nell'art. 2; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Esso:

     a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

     b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

     c) nomina il direttore generale dell'Ente;

     d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

     e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

     f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

     g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

     h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonchè l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

     i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

     l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

     m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente [8].

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro [9].

 

          Art. 7. [10]

     Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e dei vicepresidenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, il Consiglio è validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.

 

          Art. 8.

     Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo funzionamento, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato un commissario governativo mediante decreto del ministro per l'agricoltura e foreste.

     La nomina di un commissario governativo avverrà per la prima attuazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.

     In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

     Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

     La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere prorogata per due quadrienni.

 

          Art. 10.

     A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'art. 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

 

          Art. 11.

     Le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe.

 

          Art. 12.

     Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro competenza.

     Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

     La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

     La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

     I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

     La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

     Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati.

     Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale superiore delle acque.

 

          Art. 13.

     Ai contributi dovuti all'Ente da parte dei proprietari interessati si applicano le medesime disposizioni stabilite per i Consorzi di bonifica dagli articoli 864, 2775 e 2780 del Codice civile.

 

          Art. 14.

     Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

 

          Art. 15.

     L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

     La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.

 

          Art. 16.

     Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.

     A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 dicembre 1991, n. 411.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l' art. 1 del D.L. 6 novembre 1991, n. 352 e l'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 dicembre 1991, n. 411.

[5] La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1992, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 15 settembre 1964, n. 765.

[7] Comma così modificato dall' art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 411.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 411.

[10] Articolo così modificato dall'art. 7 della L. 15 settembre 1964, n. 765.