§ 98.1.26699 - Legge 8 agosto 1991, n. 252.
Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1991
Numero:252


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26699 - Legge 8 agosto 1991, n. 252.

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.

(G.U. 13 agosto 1991, n. 189)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

     2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

     4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale".

     2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è abrogato.

     3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

     "1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

     2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'art. 1 approvato dal CIPE. In particolare:

     a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

     b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

     c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

     d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato".

     2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.

 

          Art. 3.

     1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.