§ 98.1.26669 - Legge 25 marzo 1991, n. 102.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1991
Numero:102


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      Il comma 2 dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26669 - Legge 25 marzo 1991, n. 102.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

(G.U. 29 marzo 1991, n. 75)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

     Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo: gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

     Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

     All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire".

     All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonchè dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82".

 

          Art. 2.

     Il comma 2 dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

     "2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".

     La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

     Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purchè i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico.";

     il comma 2 è soppresso;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflettore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. All'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'art. 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.”";

     All'art. 3:

     il comma 6 è soppresso.

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per le cessioni indicate nell'art. 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.";

     al comma 2, le parole: "degli intermediari" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti"; e le parole: "rilasciata all'intermediario" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata ai predetti soggetti";

     al comma 3, all'alinea, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

     al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento.";

     al comma 3, lettera b), le parole: "dell'8,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.";

     al comma 4, le parole: "Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente"; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto.";

     il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     "6. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     “c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

     c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;”.

     6-bis. All'art. 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ``lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: lettere a) e b)”".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Adempimenti degli intermediari). - 1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'art. 1 anche come acquirenti, nonchè i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'art. 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

     2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 3.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo".

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "nei confronti degli intermediari" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 1,"; le parole: "a carico degli intermediari" sono sostituite dalle seguenti: "a carico dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'art. 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto".

     All'art. 6:

     al comma 1, le parole: " di data certa. Tuttavia," sono sostituite dalle seguenti: "di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio,"; le parole: "nel periodo agosto-dicembre 1990" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1990"; le parole da: "per quelli non quotati" fino a: "peritale;" sono sostituite dalle seguenti: "per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale"; e le parole: "la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'art. 3" sono soppresse;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.";

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991".

     Avvertenza:

     Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.23 del 28 gennaio 1991.

     A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.