§ 98.1.26616 - Legge 9 aprile 1990, n. 88.
Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1990
Numero:88


Sommario
Art. 1.      All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo comma è inserito il seguente
Art. 2.      1. L'articolo 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° ottobre 1986
Art. 4.      1. Eventuali disavanzi della gestione della cassa sottufficiali sono coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla cassa medesima e, in ogni caso, [...]


§ 98.1.26616 - Legge 9 aprile 1990, n. 88. [1]

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894.

(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)

 

     Art. 1.

     All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. 1. Ai sottufficiali con meno di sei anni di iscrizione che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, o che vengono trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonchè ai sergenti collocati in congedo, in quanto non vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente, viene restituito l'ammontare della somma versata per contributo obbligatorio, maggiorata degli interessi legali".

 

          Art. 3.

     1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° ottobre 1986.

 

          Art. 4.

     1. Eventuali disavanzi della gestione della cassa sottufficiali sono coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla cassa medesima e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.