§ 46.8.33 - Legge 19 maggio 1939, n. 894.
Istituzione della "cassa sottufficiali della regia aeronautica".


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/05/1939
Numero:894


Sommario
Art. 1.      A datare dal 1° luglio 1939-XVII, è istituita presso il ministero dell'aeronautica una "cassa sottufficiali della regia aeronautica" alla quale è affidato il còmpito di [...]
Art. 2.      La cassa sottufficiali è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal ministro per le finanze
Art. 3.      Alla cassa sottufficiali sono iscritti di ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della regia aeronautica. E' fatta eccezione per [...]
Art. 4.      I sottufficiali della regia aeronautica iscritti alla cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o [...]
Art. 5.      I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento [...]
Art. 6.      L'indennità di cui all'art. 1 è dovuta ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che cessano dal [...]
Art. 7.  [3].
Art. 8.      L'indennità supplementare è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di [...]
Art. 9.      I limiti e la misura dell'indennità supplementare potranno essere variati dal ministro per l'aeronautica in relazione alle disponibilità del bilancio ed agli oneri [...]
Art. 10.      La ritenuta di cui al precedente art. 4 ha inizio con decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII


§ 46.8.33 - Legge 19 maggio 1939, n. 894. [1]

Istituzione della "cassa sottufficiali della regia aeronautica".

(G.U. 3 luglio 1939, n. 153)

 

 

     Art. 1.

     A datare dal 1° luglio 1939-XVII, è istituita presso il ministero dell'aeronautica una "cassa sottufficiali della regia aeronautica" alla quale è affidato il còmpito di corrispondere una indennità supplementare ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

     Alla cassa sottufficiali è conferita personalità giuridica.

     Essa è sottoposta alla vigilanza del ministro per l'aeronautica.

     Agli effetti tributari si applicano alla cassa sottufficiali, le disposizioni vigenti per la cassa ufficiali istituita con la legge n. 35 del 4 gennaio 1937-XV.

 

          Art. 2.

     La cassa sottufficiali è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal ministro per le finanze.

     Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della cassa sottufficiali è affidato ad un comitato di tre sindaci, nominati due dal ministro per l'aeronautica e uno dal ministro per le finanze.

     I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il servizio di cassa è affidato alla direzione generale dei personali civili e degli affari generali (ufficio cassa) del ministero dell'aeronautica.

     Tutte le prestazioni per la cassa sottufficiali sono gratuite.

 

          Art. 3.

     Alla cassa sottufficiali sono iscritti di ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della regia aeronautica. E' fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940-XVIII, raggiungano i limiti di età per la cessazione dal servizio.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali della regia aeronautica iscritti alla cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.

     Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta è operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.

     L'importo delle ritenute è corrisposto alla cassa sottufficiali con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla "cassa ufficiali".

 

          Art. 5.

     I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennità supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal ministero dell'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione.

     Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della regia aeronautica iscritti alla cassa sottufficiali nella misura e con le norme da approvarsi dal ministro per l'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali.

 

          Art. 6.

     L'indennità di cui all'art. 1 è dovuta ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

     La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo [2].

     In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennità supplementare a lui spettante è corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del ministro per l'aeronautica.

 

          Art. 7. [3].

     1. Ai sottufficiali con meno di sei anni di iscrizione che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, o che vengono trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché ai sergenti collocati in congedo, in quanto non vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente, viene restituito l'ammontare della somma versata per contributo obbligatorio, maggiorata degli interessi legali.

 

          Art. 8.

     L'indennità supplementare è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di iscrizione alla cassa sottufficiali, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

     Il periodo di iscrizione alla cassa sottufficiali trascorso nelle posizioni o nelle condizioni che importino sospensione dell'intero stipendio o paga non è computato ai fini della liquidazione.

 

          Art. 9.

     I limiti e la misura dell'indennità supplementare potranno essere variati dal ministro per l'aeronautica in relazione alle disponibilità del bilancio ed agli oneri prevedibili in futuro, su proposta del consiglio di amministrazione della cassa sottufficiali.

 

          Art. 10.

     La ritenuta di cui al precedente art. 4 ha inizio con decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 9 aprile 1990, n. 88.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 9 aprile 1990, n. 88.