§ 98.1.26552 - Legge 20 aprile 1989, n. 142.
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/04/1989
Numero:142


Sommario
Art. 1.      1. Il quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal [...]
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito [...]
Art. 3.      1. Il quarto comma dell'art. 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: [...]
Art. 5.      1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.26552 - Legge 20 aprile 1989, n. 142.

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato.

(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. Il quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:

     "1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello".

 

          Art. 3.

     1. Il quarto comma dell'art. 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".

 

          Art. 4.

     1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: "relative a cinque materie," sono inserite le seguenti: "di cui almeno una di diritto processuale,".

 

          Art. 5.

     1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti:

     "Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

     Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonchè quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

     La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

     I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

     Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale".

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.