§ 98.1.26547 - Legge 11 aprile 1989, n. 133.
Modifiche all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/04/1989
Numero:133


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, è sostituito dai seguenti


§ 98.1.26547 - Legge 11 aprile 1989, n. 133.

Modifiche all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.

(G.U. 22 aprile 1989, n. 94)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, è sostituito dai seguenti:

     "Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilità speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.

     Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076".