§ 67.4.68 – L. 6 agosto 1954, n. 721.
Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/08/1954
Numero:721


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene [...]
Art. 2.      Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo è fissato in lire 20.000.000


§ 67.4.68 – L. 6 agosto 1954, n. 721.

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

(G.U. 26 agosto 1954, n. 195).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilità speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria [1].

     Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 [2].

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo è fissato in lire 20.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 11 aprile 1989, n. 133.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 aprile 1989, n. 133.