§ 98.1.26482 - Legge 20 maggio 1988, n. 159.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/05/1988
Numero:159


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e [...]


§ 98.1.26482 - Legge 20 maggio 1988, n. 159. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

(G.U. 21 maggio 1988, n. 118)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Al titolo sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni per i fondi per la protezione civile".

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Per il rimborso alla regione Lombardia delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime province, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 207 miliardi".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il superamento della fase critica dell'emergenza nella regione Lombardia è autorizzata la spesa di lire 327 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di pari importo per l'anno 1988.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la regione Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonchè i comuni e le comunità montane, compresi nelle province stesse, colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

     3. La ripartizione dovrà essere disposta, nei limiti massimi di lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo, idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di viabilità provinciale e comunale, rispettivamente nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. Alla regione Lombardia sono inoltre assegnate una somma non superiore a lire 6 miliardi per il completamento dello svaso del lago di Val di Pola, una somma non superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere igieniche extraurbane ed una somma non superiore a lire 15 miliardi per il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto).

     4. Nell'utilizzazione dei finanziamenti previsti nel presente articolo dovrà essere data priorità alle opere di carattere idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumità delle popolazioni e della integrità dei centri abitati.

     5. La somma indicata nel comma 1 non può essere utilizzata per il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica previsti dall'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

     6. Il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto) sarà effettuato in conformità alle norme ordinarie vigenti e ad esso si applica la valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte del comitato istituito dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nonchè nelle province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il fondo medesimo per il 1988 è integrato della somma di lire 66 miliardi".

     All'art. 4:

     al comma 1, nel primo e nel secondo periodo, le parole: "20 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "5 miliardi";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al riparto della somma indicata nel comma 1".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a 4 è disposta sulla base di specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome interessate. Il presidente della regione, della provincia autonoma e della giunta provinciale nonchè il sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza della rispettiva amministrazione, il rapporto di causalità tra gli interventi medesimi, effettuati o da effettuare, e gli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

     2. Le regioni o province autonome interessate dovranno altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione".

     L'art. 6 è soppresso.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste e ad altre calamità, nonchè alle attività connesse, il fondo per la protezione civile è integrato per l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi".

     Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato, relativamente agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988.

     2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile".

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire 605 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per lire 258 miliardi l'accantonamento “Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987'' e per lire 347 miliardi l'accantonamento “Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno''; quanto a lire 140 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Reintegro fondo per la protezione civile''.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Le tabelle A, B, B-I, B-II e C sono soppresse.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.