§ 79.2.2 - D.L. 19 marzo 1988, n. 85 .
Ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 e disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:19/03/1988
Numero:85


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di recupero e riparazione di opere pubbliche di interesse locale, danneggiate a seguito delle [...]
Art. 5.  [8]
Art. 6.  [9]
Art. 7.  [10]
Art.7 bis.  [11]
Art. 8.  [13]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 79.2.2 - D.L. 19 marzo 1988, n. 85 [1] .

Ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 e disposizioni per i Fondi per la protezione civile [2] .

(G.U. 22 marzo 1988, n. 68)

 

 

     Art. 1. [3]

     1. Per il rimborso alla Regione Lombardia delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa Regione e dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime Province, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 207 miliardi.

 

          Art. 2. [4]

     1. Al fine di assicurare il superamento della fase critica dell'emergenza nella Regione Lombardia è autorizzata la spesa di lire 327 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di pari importo per l'anno 1988.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la Regione Lombardia, le Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonché i comuni e le comunità montane, compresi nelle Province stesse, colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

     3. La ripartizione dovrà essere disposta, nei limiti massimi di lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo, idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di viabilità provinciale e comunale, rispettivamente nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. Alla Regione Lombardia sono inoltre assegnate una somma non superiore a lire 6 miliardi per il completamento dello svaso del lago di Val di Pola, una somma non superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere igieniche extra-urbane ed una somma non superiore a lire 15 miliardi per il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (Comune di Val di Sotto).

     4. Nell'utilizzazione, dei finanziamenti previsti nel presente articolo dovrà essere data priorità alle opere di carattere idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumità delle popolazioni e della integrità dei centri abitati.

     5. La somma indicata nel comma 1 non può essere utilizzata per il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica previsti dall'art. 7 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

     6. Il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (Comune di Val di Sotto) sarà effettuato in conformità alle norme ordinarie vigenti e ad esso si applica la valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte del Comitato istituito dell'art. 1, comma 8, del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

 

          Art. 3. [5]

     1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi nelle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nonché nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile. A tale fine il fondo medesimo per il 1988 è integrato della somma di lire 66 miliardi.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di recupero e riparazione di opere pubbliche di interesse locale, danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 verificatesi nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, con esclusione di quelli destinatari dei finanziamenti previsti dagli artt. 1, 2 e 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988 a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato per l'anno 1988 di lire 5 miliardi [6] .

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al riparto della somma indicata nel comma 1 [7] .

 

          Art. 5. [8]

     1. L'erogazione dei Fondi previsti dagli artt. da 1 a 4 è disposta sulla base di specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome interessate. Il presidente della Regione, della Provincia autonoma e della Giunta provinciale nonché il sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza della rispettiva Amministrazione, il rapporto di causalità tra gli interventi medesimi, effettuati o da effettuare, e gli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

     2. Le Regioni o Province autonome interessate dovranno altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione.

 

          Art. 6. [9]

 

          Art. 7. [10]

     1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste e ad altre calamità, nonché alle attività connesse, il Fondo per la protezione civile è integrato per l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi.

 

          Art.7 bis. [11]

     1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'art. 2, comma 2, del D.L. 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato, relativamente agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988 [12] .

     2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1500 milioni è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

 

          Art. 8. [13]

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire 605 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per lire 258 miliardi l'accantonamento "Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987" e per lire 347 miliardi l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 140 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro Fondo per la protezione civile".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabelle 3 [14]


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 maggio 1988, n. 159.

[2]  Titolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 30 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

[13]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Le tabelle A.B, B.I, B.II e C sono state soppresse dalla legge di conversione.