§ 98.1.26379 - Legge 4 ottobre 1986, n. 724.
Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/10/1986
Numero:724


Sommario
Art. 1.      1. Nella colonna 3 del quadro XVII "Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e [...]
Art. 2.      1. Nella colonna 3 del quadro XIX "Ruolo del servizio di amministrazione" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, [...]
Art. 3.      1. Nella colonna 3 del quadro IX "Ruolo commissariato" della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le [...]
Art. 4.      1. Nella colonna 3 del quadro X "Ruolo amministrazione" della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni del precedente art. 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per [...]
Art. 6.      1. L'art. 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26379 - Legge 4 ottobre 1986, n. 724. [1]

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'art. 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico.

(G.U. 3 novembre 1986, n. 255)

 

     Art. 1.

     1. Nella colonna 3 del quadro XVII "Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole "4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente".

 

          Art. 2.

     1. Nella colonna 3 del quadro XIX "Ruolo del servizio di amministrazione" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole "4 anni di relatore" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di capo del servizio amministrativo";

     b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole "2 anni di direttore dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni di capo gestione di denaro";

     c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole "2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro".

 

          Art. 3.

     1. Nella colonna 3 del quadro IX "Ruolo commissariato" della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole "2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente";

     b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole "2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami";

     c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole "3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione".

 

          Art. 4.

     1. Nella colonna 3 del quadro X "Ruolo amministrazione" della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole "3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989";

     b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole "3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente";

     c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole "4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento".

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni del precedente art. 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

     2. I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

 

          Art. 6.

     1. L'art. 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

     "Il Corpo di commissariato aeronautico:

     esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonchè degli altri materiali ordinari;

     svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

     ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.