§ 98.1.26298 - Legge 26 settembre 1985, n. 482.
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/09/1985
Numero:482


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.  [2]
Art. 5.      E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'art. 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980. La [...]
Art. 6.      Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di [...]
Art. 7.      La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'art. 4, sarà effettuata nell'anno 1986 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno [...]
Art. 8.      L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26298 - Legge 26 settembre 1985, n. 482.

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

(G.U. 30 settembre 1985, n. 230)

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.

     All'art. 12, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art. 47, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile".

     All'art. 13, nel primo comma dopo le parole :"Per i redditi soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'art. 12,"; nel secondo comma le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".

 

          Art. 2. [1]

     L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Indennità di fine rapporto). Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'art. 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'art. 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza. Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'art. 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".

     Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

     Nel secondo comma dell'art. 23, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     "c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

     d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto".

     Nel primo comma dell'art. 29 il numero 3) è sostituito dai seguenti:

     “3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

     4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto".

 

          Art. 4. [2]

     Le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'art. 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

     Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'art. 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto art. 37.

     Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

     Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

     a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;

     b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;

     c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

     La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.

     Fuori delle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, nè ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

     b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, nè l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

     c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'art. 2;

     d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

 

          Art. 5.

     E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'art. 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

 

          Art. 6.

     Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotto del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni [3] .

     Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate [4] .

     L'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".

 

          Art. 7.

     La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'art. 4, sarà effettuata nell'anno 1986 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso art. 4; nell'anno 1987 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennità e le altre somme percepite negli anni successivi.

     Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1° gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

 

          Art. 8.

     L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989.

     All'onere relativo al triennio 1985-1987, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.

     Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, e dell'art. 4, limitatamente al primo e al quarto comma, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1032/1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'ENPAS. Con sentenza 30 maggio 1991, n. 231, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell'art. 4, primo e quarto comma, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2, L. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla L. 20 marzo 1980, n. 75.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente al primo e al quarto comma, e dell'art. 2 nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1032/1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'ENPAS. Con sentenza 30 maggio 1991, n. 231, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2 e 4, primo e quarto comma, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2, L. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla L. 20 marzo 1980, n. 75.

[3]  Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[4]  Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.