| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 07/03/1985 | 
| Numero: | 98 | 
| Sommario | 
| Art. unico. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente [...] | 
§ 98.1.26261 - Legge 7 marzo 1985, n. 98.
Modifica all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.
(G.U. 29 marzo 1985, n. 76)
     A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della