§ 98.1.25953 - Legge 25 luglio 1984, n. 381.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1984
Numero:381


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.25953 - Legge 25 luglio 1984, n. 381. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.

(G.U. 27 luglio 1984, n. 206)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'art. 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:

     a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

     b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;

     c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

     2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

     a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

     b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

     c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "I Comitati interministeriali di cui all'art. 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".


[1] Abrogata dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.