§ 22.5.44 - D.Lgs. 1 febbraio 2000, n. 57.
Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:01/02/2000
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Commercializzazione senza iscrizione.
Art. 3.  Impedimento delle operazioni di controllo.
Art. 4.  Violazione delle norme comuni di qualità.
Art. 5.  Modalità di versamento delle somme dovute.
Art. 6.  Disposizioni finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 22.5.44 - D.Lgs. 1 febbraio 2000, n. 57. [1]

Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(G.U. 16 marzo 2000, n. 63).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualità stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi.

 

     Art. 2. Commercializzazione senza iscrizione.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

 

     Art. 3. Impedimento delle operazioni di controllo.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendone tenuto, omette di notificare all'organismo competente le informazioni necessarie per l'esecuzione del controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000 a L. 3.000.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o, comunque, ne ostacola l'esercizio.

 

     Art. 4. Violazione delle norme comuni di qualità.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme comuni di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000, a seconda della gravità dell'infrazione e del valore commerciale del prodotto.

 

     Art. 5. Modalità di versamento delle somme dovute.

     1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono versati alle regioni e alle province autonome secondo criteri e modalità da stabilirsi con propri provvedimenti.

 

     Art. 6. Disposizioni finali.

     1. Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, è abrogato.

     2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.