§ 2.6.2c - Legge 13 maggio 1967, n. 268.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:13/05/1967
Numero:268


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei [...]


§ 2.6.2c - Legge 13 maggio 1967, n. 268. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 16 maggio 1967, n. 122, S.O.).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Non sono soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

     a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centro di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

     b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;

     c) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti, o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di produzione;

     d) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o verso centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.

     Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

     a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;

     b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.

     Per i prodotti di cui al comma secondo e comma terzo, lettera a), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione".

     Al primo comma dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e col Ministro per la sanità".

     Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 sono sostituiti dal seguente:

     "I controlli necessari per verificare che i prodotti di cui al precedente articolo siano conformi alle norme di qualità, nonchè alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del Regolamento n. 158 della Comunità economica europea, sono esercitati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in collaborazione con gli ispettorati provinciali della alimentazione, avvalendosi anche del personale che potrà essere posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da altre Amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e da altre pubbliche Amministrazioni, con le modalità da stabilire con i decreti di cui al primo comma del presente articolo".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti posti in commercio i prodotti soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

     Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale sopra indicato o comunque ne ostacoli l'esercizio è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

     Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Per le violazioni delle norme di qualità di cui al precedente art. 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo di lire 5000 ed un massimo di lire 400.000, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto".

     Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti di cui all'allegato A, e dal 1° gennaio 1968 per quelli di cui all'allegato B, le norme di qualità, stabilite dai Regolamenti della Comunità economica europea, sostituiscono anche, ad ogni effetto, la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1959, n. 200, recante norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi".

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Le norme comunitarie relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonchè agli imballaggi ed alle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti stessi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in allegato al presente decreto".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.