§ 22.5.1T - Legge 30 luglio 1974, n. 325.
Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:30/07/1974
Numero:325


Sommario
Art. unico.      L'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:


§ 22.5.1T - Legge 30 luglio 1974, n. 325. [1]

Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

(G.U. 10 agosto 1974, n. 210)

 

     Art. unico.

     L'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

     "Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'art. 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano.

     Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16".

     L'art. 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:

     "Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.