§ 22.3.39 - D.M. 19 febbraio 1991, n. 95.
Regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:19/02/1991
Numero:95


Sommario
Art. 1.      1. Nelle norme che seguono con le denominazioni abbreviate "legge" e "commissione" si intendono, rispettivamente, la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo [...]
Art. 2.      1. Il presidente della commissione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.
Art. 3.      1. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale dell'ufficio di cui al comma 3 del precedente art. 2.
Art. 4.      1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga [...]
Art. 5.      1. Di ogni riunione della commissione è redatto verbale a cura del segretario.


§ 22.3.39 - D.M. 19 febbraio 1991, n. 95. [1]

Regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

(G.U. 23 marzo 1991, n. 70).

 

Art. 1.

     1. Nelle norme che seguono con le denominazioni abbreviate "legge" e "commissione" si intendono, rispettivamente, la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e la commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, prevista dall'art. 4, comma 2, della legge.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della commissione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.

     2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati.

     3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti.

 

     Art. 3.

     1. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale dell'ufficio di cui al comma 3 del precedente art. 2.

     2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'art. 3 della legge. E' responsabile dell'istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 4.

     1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

     2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

 

     Art. 5.

     1. Di ogni riunione della commissione è redatto verbale a cura del segretario.

     2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui al precedente art. 3.

     3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro è trasmessa ai Ministeri rappresentati in seno alla commissione. I verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti Ministeri.

 

 


[1] Decreto emanato dal Ministro della difesa. Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.