§ 22.1.2 - D.P.R. 4 agosto 1971, n. 756.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.1 agenti e rappresentanti di commercio
Data:04/08/1971
Numero:756


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma
Art. 2.      Gli organi dell'ente sono
Art. 3.      Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione che [...]
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dal presidente dell'ente e dai seguenti membri
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata [...]
Art. 6.      Spetta al consiglio di amministrazione
Art. 7.      Il comitato esecutivo è composto
Art. 8.      Il comitato esecutivo
Art. 9.      I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro numerato progressivamente per ciascuno dei due [...]
Art. 10.      Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Art. 11.      Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il [...]
Art. 12.      Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate [...]
Art. 13.      Il patrimonio dell'ente è formato dai beni immobili e mobili e dai valori per gli acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino all'ente
Art. 14.      Le entrate dell'ente sono costituite
Art. 15.      I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti
Art. 16.      L'ente, mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione, può affidare in tutto o in parte la custodia dei valori ed il servizio di cassa ad uno o più [...]
Art. 17.      Gli esercizi finanziari dell'ente vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Art. 18.      L'ente può istituire, ai sensi dell'art. 6, punto 10), fondi di riserva per le singole gestioni
Art. 19.      In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e [...]
Art. 20.      Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in mancanza di esse ai principi generali del diritto vigente


§ 22.1.2 - D.P.R. 4 agosto 1971, n. 756.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO

(G.U. 14 settembre 1971, n. 231)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 19 luglio 1971 e vistato dal Ministro proponente.

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

     L'ente provvede, nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi economici collettivi in vigore, alla previdenza, all'assistenza ed alla istruzione professionale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

     L'ente ha sede legale in Roma. Svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una propria organizzazione periferica.

 

Titolo II

ORGANI DELL'ENTE

 

          Art. 2.

     Gli organi dell'ente sono:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il comitato esecutivo;

     4) il collegio dei sindaci.

     Gli organi previsti dal precedente comma durano in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere riconfermati.

     Il membro nominato in sostituzione di altro venuto meno nel corso del quadriennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro surrogato.

 

          Art. 3.

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione che provvede in merito in occasione della sua prima riunione.

     Il presidente viene scelto al di fuori dei componenti del consiglio di amministrazione e può essere riconfermato.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, determinando le materie da portare alla loro discussione;

     c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;

     d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l'ente con facoltà di delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale ed a funzionari appositamente, di volta in volta, designati. Il presidente può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti la legale rappresentanza dell'ente a uno dei vice presidenti;

     e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

     In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato tra i consiglieri di cui al punto a) del successivo art. 4 e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro vice presidente.

     Nel caso in cui la carica di presidente si sia resa vacante nel corso del quadriennio, il consiglio di amministrazione propone la terna di nomi, di cui al primo comma del presente articolo, nella sua prima riunione.

 

          Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dal presidente dell'ente e dai seguenti membri:

     a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;

     b) quattro rappresentanti delle imprese mandanti;

     c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) un rappresentante del personale dell'ente designato tra il personale stesso, con votazione da effettuarsi tra il personale di ruolo e fuori ruolo.

     I rappresentanti di cui ai punti a) e b) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

     Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente.

     Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri di cui al punto a) ed uno tra i consiglieri di cui al punto b).

     I vice presidenti esercitano anche le funzioni che vengono ad essi attribuite di volta in volta dal consiglio di amministrazione per incarichi particolari.

 

          Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

     In caso di assoluta urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni e la convocazione con lettera raccomandata può essere sostituita da convocazione telegrafica, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti o il collegio dei sindaci.

     Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, propone al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la sostituzione dei membri che, per quattro sedute consecutive e senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del consiglio stesso.

 

          Art. 6.

     Spetta al consiglio di amministrazione:

     1) deliberare la terna di nomi da proporre per la nomina del presidente;

     2) deliberare la nomina del vice presidente in conformità di quanto disposto dall'art. 4 e del componente elettivo del comitato esecutivo di cui all'art. 7;

     3) deliberare la nomina del direttore generale;

     4) deliberare sulle direttive generali per il raggiungimento delle finalità dell'ente;

     5) deliberare sui regolamenti di attuazione delle forme di assistenza e previdenza esercitate dall'ente anche mediante la istituzione di gestioni separate e di fondi speciali;

     6) deliberare sui regolamenti che disciplinano le attività ed il funzionamento dell'ente, ed in particolare le procedure per gli appalti e le forniture e per la stipula dei contratti in genere, stabilendo i limiti di materia e di spesa entro i quali gli organi dell'ente sono competenti a deliberare;

     7) deliberare sulla dotazione organica e sulla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'ente;

     8) deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;

     9) deliberare annualmente il piano di impiego delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

     10) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi in conformità al piano di cui al precedente punto, nonché sulla costituzione e sulla disciplina dei fondi di riserva;

     11) deliberare sull'acquisto, l'alienazione, la permuta e la eventuale trasformazione di beni immobili nei limiti di competenza stabiliti dai criteri di cui al precedente punto;

     12) deliberare sull'accettazione di donazioni e legati a favore dell'ente;

     13) deliberare sull'attribuzione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio;

     14) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto;

     15) deliberare sulla istituzione, composizione ed attribuzione di comitati consultivi;

     16) decidere sui ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni e sulla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dagli accordi economici in vigore;

     17) deliberare su ogni altra questione ad esso deferita da leggi, decreti e regolamenti, e che non risulti espressamente deferita ad altri organi.

     Le deliberazioni di cui ai punti 3), 5), 6), 7) e 14) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro per quelle concernenti i regolamenti del personale dell'ente.

     Le deliberazioni di cui al punto 9) dovranno essere sottoposte all'approvazione ai sensi di legge.

     Il consiglio può delegare al presidente la facoltà di deliberare gli investimenti concernenti:

     - depositi sui conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;

     - mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.

 

          Art. 7.

     Il comitato esecutivo è composto:

     a) dal presidente dell'ente;

     b) dai vice presidenti;

     c) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) da un consigliere di amministrazione, eletto dal consiglio stesso.

     Esso è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il collegio dei sindaci.

     Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     L'avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le questioni da trattare, è inviato dal presidente almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza, in cui la convocazione deve essere fatta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima.

 

          Art. 8.

     Il comitato esecutivo:

     1) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione ed esamina le questioni ad esso demandate dal consiglio medesimo e dal presidente per il migliore funzionamento dell'ente;

     2) delibera sull'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione in conformità dell'art. 6 ad eccezione degli investimenti immobiliari;

     3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

     4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonché sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti;

     5) delibera su provvedimenti concernenti il personale a esso demandati dal consiglio di amministrazione;

     6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre all'approvazione del consiglio;

     7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 9.

     I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro numerato progressivamente per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'ente incaricato dal consiglio delle mansioni di segretario.

 

          Art. 10.

     Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il collegio dei sindaci è costituito da:

     a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;

     d) un rappresentante delle imprese mandanti.

     Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo.

     I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

     I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

          Art. 11.

     Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il personale dell'ente avente qualifica di direttore superiore.

     Il consiglio di amministrazione può altresì nominare persona estranea all'ente purché sia provvista dei requisiti di carattere generale previsti per il personale di ruolo dell'ENASARCO - fatta eccezione del limite massimo di età - del diploma di laurea ed abbia particolare esperienza nel campo delle attività previdenziali ed assistenziali.

     Il direttore generale dirige i servizi dell'ente, ne sovraintende e ne regola il funzionamento, sovraintende al personale, ne cura la disciplina ed esercita le attribuzioni conferitegli dai regolamenti dell'ente e dagli organi di amministrazione.

     Il direttore generale esercita tutte le funzioni ad esso espressamente delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fa parte di tutti i comitati di cui al punto 15) del precedente art. 6 e riferisce annualmente in sede di preventivo e consuntivo sulla gestione dell'ente.

     Lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e quello di quiescenza del direttore generale sono stabiliti mediante delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

     Il direttore generale non può essere mantenuto in servizio oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 12.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità sul funzionamento dell'ente può essere disposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'ente con i poteri che saranno fissati nel decreto stesso e per una durata non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per un altro trimestre.

 

Titolo III

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 13.

     Il patrimonio dell'ente è formato dai beni immobili e mobili e dai valori per gli acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino all'ente.

 

          Art. 14.

     Le entrate dell'ente sono costituite:

     1) dai contributi ad esso spettanti;

     2) dalle rendite del patrimonio;

     3) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

 

          Art. 15.

     I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti:

     a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

     b) annualità dovute dallo Stato;

     c) in cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario;

     d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

     e) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

     f) in beni immobili liberamente disponibili;

     g) in altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione.

     I depositi fruttiferi debbono essere contenuti in misura idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni.

 

          Art. 16.

     L'ente, mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione, può affidare in tutto o in parte la custodia dei valori ed il servizio di cassa ad uno o più istituti di credito di notoria solidità.

 

          Art. 17.

     Gli esercizi finanziari dell'ente vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

     Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del direttore generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti.

     I bilanci, corredati dalle relazioni del direttore generale, sono sottoposti dopo l'esame del comitato esecutivo, unitamente alle relazioni del collegio dei sindaci, al consiglio di amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l'esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

     I bilanci, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio dei sindaci, saranno trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 18.

     L'ente può istituire, ai sensi dell'art. 6, punto 10), fondi di riserva per le singole gestioni.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 19.

     In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo e il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali alla data di scioglimento.

 

          Art. 20.

     Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in mancanza di esse ai principi generali del diritto vigente.