§ 1.6.16 - L. 25 gennaio 1962, n. 11.
Piano di attuazione per una sistematica regolazione del corsi di acqua naturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:25/01/1962
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale [...]
Art. 2.      I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il programma quinquennale delle opere [...]
Art. 3.      I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna [...]
Art. 4.      Il Ministro per i lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio.
Art. 5.      Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio [...]
Art. 6.      Alle opere prevedute dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le [...]
Art. 7.      Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 1.6.16 - L. 25 gennaio 1962, n. 11. [1]

Piano di attuazione per una sistematica regolazione del corsi di acqua naturali.

(G.U. 9 febbraio 1962, n. 36).

 

Art. 1.

     Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965- 66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

     esercizio1961-62     L. 22,5miliardi

     esercizio1962-63     L. 22,5miliardi

     esercizio1963-64     L. 22,5miliardi

     esercizio1964-65     L. 30miliardi

     esercizio1965-66     L. 30miliardi

     Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idro-geologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 2.

     I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire in conformità del piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

     I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale, che ne assicura il coordinamento con quelli della Cassa per il Mezzogiorno.

     Le somme assegnate, ai sensi dell'art. 1, a ciascun esercizio finanziario saranno ripartite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberate ai sensi del comma precedente.

     Le somme anzidette, che potranno essere anche, in parte, utilizzate per studi, rilievi, esperienze su modelli e quant'altro necessario per la redazione dei progetti esecutivi, saranno attribuite ai competenti capitoli di spesa per l'esecuzione delle opere.

     Rimane ferma la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

     Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio stesso, deliberato a norma del secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 3.

     I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per i lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio.

     Gli interventi finanziari, di cui alla presente legge, per le opere da eseguirsi nelle Regioni a statuto speciale, saranno concordati fra gli organi dello Stato e quelli regionali per quanto concerne la quota globale spettante alle Regioni stesse.

 

     Art. 5.

     Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dei suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi.

 

     Art. 6.

     Alle opere prevedute dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'esecuzione delle opere può essere data in concessione a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

     L'impegno di spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di un determinato lavoro potrà anche riferirsi interamente agli stanziamenti, di cui all'art. 1 della presente legge, degli esercizi successivi a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

 

     Art. 7.

     Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.