§ 1.6.9 - R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.
Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:09/12/1937
Numero:2669


Sommario
Art. 1.  Disposizioni preliminari.
Art. 2.      Lungo il ciglio esterno degli argini sono collocati segnali o colonnette di pietra per la delimitazione di confine fra tronco e tronco, nonché i termini indicatori delle distanze.
Art. 3.  Servizio di vigilanza.
Art. 4.      In ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve adempiere le seguenti prescrizioni:
Art. 5.  Magazzini idraulici o di bonifica e depositi.
Art. 6.      La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al [...]
Art. 7.      L'edificio destinato a magazzino deve, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio per l'ufficiale idraulico ed avere una stanza riservata a dimora, in ogni occasione di servizio, dei [...]
Art. 8.      I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti.
Art. 9.      In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta dell'ufficiale idraulico, che rimane sempre ugualmente responsabile, possono accordare per ogni magazzino idraulico il [...]
Art. 10.      La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini devono risultare da scritture tenute dagli ufficiali idraulici consegnatari, secondo le disposizioni del ministero.
Art. 11.      Dopo ogni piena gli ufficiali idraulici presentano all'ufficio del genio civile da cui dipendono, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando [...]
Art. 12.  Servizio di guardia.
Art. 13.      A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in altri incarichi, il guardiano idraulico, se è addetto ad opere idrauliche, deve percorrere l'intero tronco affidatogli ordinariamente ogni [...]
Art. 14.      Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in squadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire [...]
Art. 15.      Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od [...]
Art. 16.      In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.
Art. 17.      Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso e ne [...]
Art. 18.      L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'ufficio del genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per [...]
Art. 19.      L'ingegnere capo del genio civile, riconosciuta la regolarità delle denunce, allorché lo reputi necessario ed opportuno fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. [...]
Art. 20.      Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo [...]
Art. 21.      Gli ufficiali ed i guardiani idraulici vigilano anche per l'osservanza delle vigenti disposizioni sulla pesca ed hanno il dovere di accertare le contravvenzioni contro coloro che trasgrediscono.
Art. 22.      La vigilanza sull'esecuzione dei lavori è di norma affidata all'ufficiale idraulico del tronco o del settore, il quale può essere coadiuvato da uno o più guardiani del tronco o del settore [...]
Art. 23.      Gli ufficiali idraulici intervengono alla consegna dei lavori affidati alla loro vigilanza.
Art. 24.      Gli ufficiali ed i guardiani debbono trovarsi sulla località dei lavori prima dell'arrivo degli operai e restarvi permanentemente fino alla partenza dei medesimi, vigilando che i lavori siano [...]
Art. 25.      Quando gli appaltatori ed i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, non adempiano agli obblighi del contratto, sia per il modo di esecuzione dei lavori, sia per la difettosa qualità dei [...]
Art. 26.      Nel caso che l'ufficiale o il guardiano idraulico incaricato della sorveglianza dei lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto, per malattia o per altra causa, deve avvisarne [...]
Art. 27.      Il servizio di manovra delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti idraulici o di bonifica, è regolato dalle disposizioni all'uopo emanate dall'ingegnere [...]
Art. 28.  Servizio idrometrico ordinario.
Art. 29.      Gli uffici del genio civile stabiliscono le ore in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazione (modello n. 4).
Art. 30.      Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del servizio di piena.
Art. 31.      Gli uffici del genio civile possono stabilire che, anche prima che l'acqua raggiunga il segno di guardia, ed a cominciare da un livello prefisso, i guardiani comincino a registrare d'ora in ora, [...]
Art. 32.      Disposta l'attivazione del servizio di piena, la lettura e la registrazione oraria delle altezze della piena sono fatte da apposito osservatore, affinché il guardiano idraulico possa adempiere [...]
Art. 33.  Disposizioni preliminari.
Art. 34.      I funzionari del genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua, debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dare l'annunzio agli uffici del genio civile ed agli ufficiali idraulici [...]
Art. 35.      Al servizio di piena vengono adibiti:
Art. 36.      Gli ingegneri capi, tenuti presenti gli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1927-VI che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 9 dicembre 1926-V, [...]
Art. 37.      Il presidio di vigilanza si attiva:
Art. 38.      In ogni tronco d'argine è prestabilito un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono i drappelli di uomini comandati da un capo posto.
Art. 39.      Gli ingegneri capi determinano preventivamente:
Art. 40.      I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono informare [...]
Art. 41.      Ogni ufficio del genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico o del comprensorio di bonifica e dei circondari e comprensori limitrofi [...]
Art. 42.  Servizio di vigilanza e di guardia.
Art. 43.      Arrivate le acque al segno di guardia, l'ufficiale idraulico, in conformità alle istruzioni dell'ufficio del genio civile competente, attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ufficio [...]
Art. 44.      In qualunque ora si disponga l'attivazione della guardia incomincia immediatamente il giro delle ronde.
Art. 45.      Le ronde possono essere anche adibite per la trasmissione da un appostamento all'altro degli avvisi e degli ordini scritti.
Art. 46.      Quando la piena è giunta al colmo i guardiani ne segnano con appositi picchetti, il livello sulle sponde del corso d'acqua.
Art. 47.      Quando le ronde scoprono segni di dilamazioni di sponde, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto pericoloso, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini, inviandone [...]
Art. 48.      L'ufficiale idraulico immediatamente provvede ad intraprendere o proseguire i primi lavori di riparo, disponendo, se del caso, un rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali.
Art. 49.      Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del genio civile ed assumere i tecnici indicati [...]
Art. 50.      In caso di rotta di argini o di inondazione l'ingegnere di sezione del genio civile ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore compartimentale, ai comuni più esposti, al [...]
Art. 51.      Chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa ed a somministrare, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, i materiali, gli attrezzi, le [...]
Art. 52.  Congedo delle guardie e rapporti della piena.
Art. 53.      Terminato il servizio di guardia ogni ufficiale idraulico trasmette all'ufficio del genio civile da cui dipende un prospetto dei vari livelli raggiunti dalla piena ad ogni idrometro (modello n. [...]
Art. 54.      Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, l'ingegnere di sezione del genio civile compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo [...]
Art. 55.  Spese per le piene.
Art. 56.      All'acquisto di materiali per il servizio di piena ed alla requisizione di animali od attrezzi, si provvede a mezzo di appositi buoni (modello n. 8).
Art. 57.      Gli ufficiali idraulici trasmettono in doppio esemplare all'ufficio del genio civile da cui dipendono, gli elenchi delle guardie e degli operai (modello n. 9) assunti straordinariamente e i [...]
Art. 58.      Sono addetti alla tutela delle opere idrauliche di 1 e 2 categoria e delle linee di navigazione di 2 classe, nonché delle opere di bonifica:
Art. 59.      Gli ufficiali idraulici sono impiegati civili dello Stato.
Art. 60.  Ammissioni all'impiego di ufficiale idraulico.
Art. 61.      Le prove d'esame hanno luogo in Roma ma il ministero può, se necessario, indire le prove scritte in più sedi.
Art. 62.      Il concorso è bandito con decreto ministeriale, dopo ottenuta l'autorizzazione di S. E. il Capo del governo. Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno non meno di [...]
Art. 63.      L'ammissione al concorso ha luogo con l'osservanza delle disposizioni contenute nei capi primo e sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, delle altre vigenti [...]
Art. 64.      I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito [...]
Art. 65.      Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di regia scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una regia scuola media superiore.
Art. 66.      Per essere ammesso al concorso il candidato deve aver compiuto il 18° anno e non aver superato il 30° anno di età.
Art. 67.      All'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso provvede il ministero dei lavori pubblici.
Art. 68.      Indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, il ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza dei requisiti di [...]
Art. 69.      Dell'ammissione od esclusione al concorso deve essere data, in tempo utile, comunicazione dal ministero a ciascun aspirante all'indirizzo da lui indicato.
Art. 70.      Per ciascun concorso la commissione esaminatrice è nominata con decreto ministeriale ed è composta:
Art. 71.      Gli esami scritti ed orali hanno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nella parte prima, capo VI, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Art. 72.      Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati devono svolgere i temi loro assegnati, entro il termine di otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione [...]
Art. 73.      Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende [...]
Art. 74.      I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale del regno. Su di [...]
Art. 75.      Gli ufficiali idraulici prestano, all'atto dell'assunzione in prova, la promessa solenne prescritta dall'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e, quando abbiano ottenuto la nomina [...]
Art. 76.      I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali idraulici in prova per la durata di almeno mesi sei. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno mensile di lire 436,25.
Art. 77.      Trascorso il periodo di prova di cui al precedente articolo, gli ufficiali idraulici in prova sono nominati aiuto-ufficiali idraulici (grado XIII), a giudizio insindacabile dell'amministrazione, [...]
Art. 78.      Le note informative annuali sono compilate dall'ingegnere capo del genio civile, o dal funzionario che lo sostituisce, entro il mese di gennaio di ogni anno.
Art. 79.      Alla compilazione delle note di qualifica dell'ufficiale idraulico che, durante l'anno, abbia prestato servizio in più uffici del genio civile, provvederà l'ingegnere capo da cui l'impiegato [...]
Art. 80.      Resta sospesa l'attribuzione della qualifica complessiva per l'anno in cui l'ufficiale idraulico sia stato sottoposto a procedimento disciplinare e questo non sia ancora definito entro il [...]
Art. 81.      Gli ispettori superiori compartimentali e i capi degli uffici decentrati, nel procedere alla revisione delle note, devono curare che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con [...]
Art. 82.      Sui ricorsi che vengono presentati avverso le qualifiche annuali i capi degli uffici del genio civile avranno cura di far apporre la data in cui i ricorsi stessi vengano da loro ricevuti.
Art. 83.      Agli ufficiali idraulici che si distinguono in servizio può essere rivolto l'encomio semplice o solenne.
Art. 84.      Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'ufficiale idraulico è tenuto, senza che occorra alcun preavviso a riassumere servizio.
Art. 85.      Il congedo ordinario è accordato dall'ingegnere capo, quello straordinario dal ministero.
Art. 86.      Prima di iniziare il periodo di congedo, sia ordinario, sia straordinario, o quello di aspettativa, l'ufficiale idraulico deve comunicare all'ingegnere capo il proprio recapito.
Art. 87.      L'ufficiale idraulico ha l'alloggio in un fabbricato assegnatogli dall'amministrazione. Non gli è permesso di dare in uso l'alloggio, o parte di esso, a persone estranee alla propria famiglia.
Art. 88.      Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico, od altro fabbricato demaniale, all'alloggio dell'ufficiale idraulico e della sua famiglia, viene ad esso corrisposta l'indennità di cui [...]
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92.      I guardiani idraulici vengono assunti con decreto ministeriale; sono salariati dello Stato e fanno parte del ruolo degli incaricati stabili di pubblici servizi. Il loro stato giuridico e il loro [...]
Art. 93.      I manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua e gli osservatori idrometrici ed udometrici sono salariati dello Stato assunti con contratto di lavoro, [...]
Art. 94.      E' fatto divieto di adibire personale non di ruolo alla vigilanza delle arginature, delle linee navigabili e delle opere di bonifica.
Art. 95.      I guardiani idraulici che occupano alloggi demaniali devono osservare le disposizioni indicate nel precedente art. 87.
Art. 96.      Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro [...]
Art. 97.      Gli ufficiali ed i guardiani idraulici possono fornirsi, a proprie spese, di cavalcatura o di motociclo o di bicicletta per il servizio cui sono adibiti.
Art. 98.      Per esigenze di servizio, od in seguito a formale domanda, da presentarsi nella prescritta via gerarchica, gli ufficiali ed i guardiani possono essere trasferiti da un tronco all'altro dello [...]
Art. 99.  Disposizione speciale.
Art. 100.  Uniforme di servizio.


§ 1.6.9 - R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.

Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica.

(G.U. 17 marzo 1938, n. 63).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica, visto, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e dai ministri segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

 

REGOLAMENTO

SULLA TUTELA DELLE OPERE IDRAULICHE DI 1ª E 2ª CATEGORIA E DELLE OPERE DI BONIFICA

 

PARTE PRIMA

TUTELA DEI CORSI D'ACQUA, DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA

 

Art. 1. Disposizioni preliminari.

     Agli effetti della tutela, i corsi d'acqua e i loro tratti classificati in 1 e 2 categoria, e le linee di navigazione interna di 2 classe vengono divisi in tronchi di vigilanza e di guardia. Analogamente i comprensori di bonifica sono divisi in settori di vigilanza ed, occorrendo, ogni settore di vigilanza può essere suddiviso in settori di guardia.

     Ai tronchi ed ai settori di vigilanza sono preposti gli ufficiali idraulici; ai tronchi ed ai settori di guardia i guardiani idraulici.

     La divisione in tronchi ed in settori è fatta per decreto ministeriale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun tronco per le opere idrauliche e di navigazione, il perimetro dei settori per le opere di bonifica, nonché la residenza del rispettivo ufficiale o guardiano idraulico.

 

     Art. 2.

     Lungo il ciglio esterno degli argini sono collocati segnali o colonnette di pietra per la delimitazione di confine fra tronco e tronco, nonché i termini indicatori delle distanze.

     Al piede delle arginature sono collocati i segnali necessari per delimitare le zone di pertinenza idraulica da quelle di proprietà privata.

     Il perimetro di ciascun settore di bonifica è delimitato da apposite tabelle opportunamente collocate e corrispondenti ad elementi grafici, che sono conservati presso il ministero dei lavori pubblici, il ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso l'ufficio del genio civile interessato.

 

CAPO I

VIGILANZA E GUARDIA DEI CORSI D'ACQUA, DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA

 

     Art. 3. Servizio di vigilanza.

     L'ufficiale idraulico deve percorrere l'intero tronco affidatogli almeno una volta alla settimana e, straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.

     Se egli è addetto a servizi di bonifica, deve perlustrare una parte del proprio settore secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con l'obbligo di visitare l'intero settore ogni settimana e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni quindici giorni, ad intervalli variabili.

     L'ufficiale idraulico vigila che i guardiani, i manovratori e gli osservatori dipendenti, adempiano i rispettivi loro obblighi, coopera alla esecuzione dei rilievi di campagna, adempie a tutti gli incarichi, anche se non inerenti al servizio idraulico o di bonifica, che gli siano affidati temporaneamente dall'ingegnere capo del genio civile.

     L'ufficiale idraulico deve altresì sorvegliare i canali di scolo, i manufatti ed in generale anche le opere private, di cui l'esercizio o la sistemazione possono influire sulla regolarità del funzionamento della bonifica cui è addetto.

     L'ufficiale idraulico deve recarsi immediatamente sul sito ogni volta che riceve notizia di guasti alle opere o di fatti dannosi alla sicurezza delle opere stesse, all'esercizio della navigazione od al buon regime dei corsi d'acqua che a lui spetta di vigilare.

     Quando presta servizio l'ufficiale idraulico deve vestire la prescritta uniforme.

 

     Art. 4.

     In ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve adempiere le seguenti prescrizioni:

     a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua e canali, delle opere arginali, delle vie alzaie e zone di rispetto, delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti;

     b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente e guasto, accertandone la natura e l'entità;

     c) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro al quale attendeva, riscontrare il lavoro eseguito dopo la visita precedente, e annotare quanto reputa di dovergli ordinare (modello n. 1);

     d) accertare mediante verbale le contravvenzioni;

     e) eseguire i rilievi per i lavori che ritiene necessario di segnalare all'ufficio;

     f) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza, dandone immediato avviso all'ufficio.

     Spetta inoltre all'ufficiale idraulico di raccogliere giornalmente le osservazioni pluviometriche dagli strumenti posti nel proprio tronco o settore e quelle idrometriche dei corsi d'acqua.

     In tempo di piena egli rileva le letture agli idrometri in conformità delle speciali istruzioni e prescrizioni che gli vengono impartite dall'ingegnere capo.

     Del risultato di ogni visita ordinaria e straordinaria l'ufficiale idraulico deve fare immediatamente rapporto all'ufficiale del genio civile da cui dipende.

 

     Art. 5. Magazzini idraulici o di bonifica e depositi.

     Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi.

     Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le lire 50.000, alla seconda tutti gli altri.

     A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.

 

     Art. 6.

     La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 7.

     L'edificio destinato a magazzino deve, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio per l'ufficiale idraulico ed avere una stanza riservata a dimora, in ogni occasione di servizio, dei funzionari dell'ufficio del genio civile, oltre ai locali per il servizio durante le piene.

 

     Art. 8.

     I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti.

 

     Art. 9.

     In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta dell'ufficiale idraulico, che rimane sempre ugualmente responsabile, possono accordare per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare e registrare l'entrata e l'uscita degli oggetti (modello n. 3).

 

     Art. 10.

     La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini devono risultare da scritture tenute dagli ufficiali idraulici consegnatari, secondo le disposizioni del ministero.

     L'inventario deve essere aggiornato dopo ogni piena od altra circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale.

     La contabilità del materiale mobile è tenuta secondo le norme approvate col decreto 26 maggio 1899 del ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 11.

     Dopo ogni piena gli ufficiali idraulici presentano all'ufficio del genio civile da cui dipendono, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi e l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.

 

     Art. 12. Servizio di guardia.

     Il guardiano idraulico deve trovarsi nelle ore di servizio costantemente sul tronco a lui affidato, a meno che, in via eccezionale, non sia comandato a prestare servizio fuori tronco.

     Durante il servizio il guardiano deve vestire la prescritta uniforme.

     Il guardiano deve aver sempre con sé il libretto di servizio (modello n.1).

     Egli dev'essere pure munito di un libretto di istruzioni riflettenti il servizio al quale è addetto (modello n. 2).

     Il guardiano deve risiedere nella località prestabilita dal decreto di cui al precedente art. 1.

     Occorrendogli, per motivi non inerenti al servizio, allontanarsi dal tronco deve chiederne il preventivo consenso all'ufficiale idraulico e dare le indicazioni necessarie affinché sia possibile rintracciarlo rapidamente.

     In caso di urgenza, per cui non possa chiedere il suddetto preventivo assenso, dovrà dare sollecito avviso del suo allontanamento, indicandone i motivi.

 

     Art. 13.

     A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in altri incarichi, il guardiano idraulico, se è addetto ad opere idrauliche, deve percorrere l'intero tronco affidatogli ordinariamente ogni due giorni e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori; se è addetto ad opere di bonifica deve visitare giornalmente, ed almeno una volta ogni otto giorni di notte, il settore affidatogli, nei modi e secondo gli ordini dei suoi superiori.

     Egli deve, inoltre, adempiere a quanto è prescritto alle lettere a), b), d) dell'art. 4 e coadiuvare nei rilievi di campagna.

     Al termine di ogni visita il guardiano, sull'apposito modello, dovrà riferire all'ufficiale idraulico ed, in assenza di questi, all'ufficio del genio civile sui fatti, danni, inconvenienti, disordini rilevati e sulle contravvenzioni accertate.

 

     Art. 14.

     Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in squadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, nelle vie alzaie e nelle opere di difesa.

     Il guardiano si provvede dal magazzino idraulico degli attrezzi occorrenti.

 

CAPO II

CONTRAVVENZIONI

 

     Art. 15.

     Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche.

     L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente.

     Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione.

     Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.

 

     Art. 16.

     In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.

     Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiquattro ore consegnate, insieme con una copia del verbale di contravvenzione, al podestà oppure all'arma dei reali carabinieri, che provvedono a norma di legge per la custodia di esse.

     Il podestà o il comandante della stazione dei reali carabinieri possono restituirle al proprietario qualora questi presenti sufficienti sicurtà pel pagamento delle pene, dei danni e delle spese dipendenti dalla contravvenzione.

 

     Art. 17.

     Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso e ne cura per mezzo del podestà la notificazione al contravventore.

     Alla stessa notificazione si procede se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.

     La notificazione può anche avvenire a cura dell'ufficio del genio civile competente e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

     Art. 18.

     L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'ufficio del genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.

 

     Art. 19.

     L'ingegnere capo del genio civile, riconosciuta la regolarità delle denunce, allorché lo reputi necessario ed opportuno fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

     In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio.

     Avverso il procedimento dell'ingegnere capo è ammesso ricorso in via gerarchica al ministero dei lavori pubblici.

     Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

     Nei casi d'urgenza qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

 

     Art. 20.

     Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo unico medesimo e delle relative norme regolamentari.

 

     Art. 21.

     Gli ufficiali ed i guardiani idraulici vigilano anche per l'osservanza delle vigenti disposizioni sulla pesca ed hanno il dovere di accertare le contravvenzioni contro coloro che trasgrediscono.

 

CAPO III

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

 

     Art. 22.

     La vigilanza sull'esecuzione dei lavori è di norma affidata all'ufficiale idraulico del tronco o del settore, il quale può essere coadiuvato da uno o più guardiani del tronco o del settore stesso.

     In caso di necessità, alla vigilanza dei lavori possono adibirsi ufficiali o guardiani di altri tronchi o settori od altro personale dipendente dall'ufficio del genio civile competente.

 

     Art. 23.

     Gli ufficiali idraulici intervengono alla consegna dei lavori affidati alla loro vigilanza.

     Essi devono prendere nota di tutte le istruzioni che sono loro date dal direttore dei lavori, per osservarle e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

     Essi debbono inoltre tener presso di sé sul luogo del lavoro:

     a) un estratto, preventivamente compilato, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative;

     b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del ministero dei lavori pubblici;

     c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato;

     d) gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento, quando ciò sia richiesto dal direttore dei lavori.

 

     Art. 24.

     Gli ufficiali ed i guardiani debbono trovarsi sulla località dei lavori prima dell'arrivo degli operai e restarvi permanentemente fino alla partenza dei medesimi, vigilando che i lavori siano eseguiti secondo le prescrizioni del contratto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti e dalla direzione dei lavori.

     La vigilanza deve in modo particolare esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, di cui devono tener nota esatta.

     La direzione dei lavori può, occorrendo, disporre che la vigilanza sia esercitata anche nelle ore in cui i cantieri dei lavori sono inattivi.

     In caso di lavoro continuo, l'ufficio del genio civile provvede a stabilire i turni di vigilanza.

 

     Art. 25.

     Quando gli appaltatori ed i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, non adempiano agli obblighi del contratto, sia per il modo di esecuzione dei lavori, sia per la difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, gli ufficiali o guardiani idraulici debbono, previa diffida all'impresa, fare rapporto alla direzione dei lavori e registrare nel giornale le accertate mancanze.

 

     Art. 26.

     Nel caso che l'ufficiale o il guardiano idraulico incaricato della sorveglianza dei lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto, per malattia o per altra causa, deve avvisarne subito il direttore dei lavori.

 

CAPO IV

MANOVRA DELLE CONCHE DI NAVIGAZIONE, CHIAVICHE, SOSTEGNI, ECC.

 

     Art. 27.

     Il servizio di manovra delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti idraulici o di bonifica, è regolato dalle disposizioni all'uopo emanate dall'ingegnere capo.

     Quando la manovra dei sostegni e delle chiaviche interessano due o più uffici del genio civile, le disposizioni anzidette sono date dal competente ispettore superiore compartimentale del genio civile.

     L'ingegnere della sezione, o che ne fa le veci, o l'ufficiale idraulico possono, in casi speciali o d'urgenza, regolare la manovra dei manufatti a seconda dei bisogni, dandone immediato avviso all'ufficio del genio civile.

     I guardiani addetti alla manovra delle conche di navigazione devono coadiuvare gli ufficiali idraulici nella tenuta dei registri per la statistica del movimento dei natanti.

 

CAPO V

SERVIZIO IDROMETRICO

 

     Art. 28. Servizio idrometrico ordinario.

     Le osservazioni idrometriche nei tronchi forniti di idrometri sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici.

     All'uopo possono anche assumersi osservatori appositi, specialmente per le osservazioni lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati.

 

     Art. 29.

     Gli uffici del genio civile stabiliscono le ore in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazione (modello n. 4).

 

SERVIZIO IDROMETRICO IN TEMPO DI PIENA

 

     Art. 30.

     Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del servizio di piena.

     Ad esso vengono riferite le altezze corrispondenti ai vari stadi del servizio di piena, che non possono essere variate senza l'approvazione del competente ispettore superiore compartimentale, il quale ne informa il ministero.

 

     Art. 31.

     Gli uffici del genio civile possono stabilire che, anche prima che l'acqua raggiunga il segno di guardia, ed a cominciare da un livello prefisso, i guardiani comincino a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (modello n. 5).

 

     Art. 32.

     Disposta l'attivazione del servizio di piena, la lettura e la registrazione oraria delle altezze della piena sono fatte da apposito osservatore, affinché il guardiano idraulico possa adempiere al suo servizio lungo le arginature.

 

CAPO VI

SERVIZIO DI PIENA

 

     Art. 33. Disposizioni preliminari.

     Spetta esclusivamente ai funzionari del genio civile od ai loro dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta.

     Nessun altro funzionario pubblico può avervi ingerenza, se non richiesto.

     Gli ingegneri di sezione del genio civile sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria.

 

     Art. 34.

     I funzionari del genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua, debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dare l'annunzio agli uffici del genio civile ed agli ufficiali idraulici preposti ai tratti inferiori, della piena formatasi nei tronchi e bacini superiori e dell'andamento di essa.

 

     Art. 35.

     Al servizio di piena vengono adibiti:

     1) un presidio di guardie per la vigilanza delle opere arginali e dei manufatti attinenti;

     2) i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.

 

     Art. 36.

     Gli ingegneri capi, tenuti presenti gli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1927-VI che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389 (pronto soccorso in caso di pubblica calamità), compilano ogni anno, di concerto con le autorità locali e con i sindacati, gli elenchi delle persone adatte per essere assunte in servizio di piena, delle ditte e dei privati che sono in grado di fornire i materiali, gli attrezzi, i mezzi di trasporto e le bestie, da impiegarsi nel servizio stesso.

 

     Art. 37.

     Il presidio di vigilanza si attiva:

     a) in un solo stadio nei corsi d'acqua a rapido incremento ed aventi piene di breve durata, impiegando in una sola volta il necessario contingente di guardie;

     b) per gradi nei corsi a lento incremento, assumendo in servizio le guardie e successive riprese, secondo l'andamento della piena.

     Le altezze sopra il segno di guardia, alle quali corrispondono i diversi stadi, sono fissate dal competente ispettore superiore compartimentale del genio civile su proposta dell'ingegnere capo.

 

     Art. 38.

     In ogni tronco d'argine è prestabilito un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono i drappelli di uomini comandati da un capo posto.

     Ciascun capo posto dev'essere fornito di un foglio contenente le norme relative al servizio di guardia.

     I capi posto e le guardie portano come distintivo un bracciale bianco.

     Ogni appostamento deve possibilmente essere fornito di una tenda o di altro mezzo adatto per il riparo degli uomini.

 

     Art. 39.

     Gli ingegneri capi determinano preventivamente:

     a) le località nelle quali dovranno recarsi i funzionari preposti alla direzione del servizio di piena;

     b) le località degli appostamenti, le quali di norma debbono essere fissate in corrispondenza ad apposite piazzole costruite a ridosso dell'argine;

     c) il numero di uomini ed eventualmente i materiali e gli attrezzi da impiegarsi in ogni appostamento a seconda dei vari stadi di piena.

     Ciascun ufficiale e guardiano idraulico deve essere fornito di uno schema grafico delle arginature del tronco ad esso affidato, nel quale sono segnati gli stanti, i segnali di località, gli idrometri, i manufatti, le località degli appostamenti, nonché la composizione di questi, e le norme pel servizio delle ronde di guardia.

     Detti schemi comprendono anche le indicazioni relative agli appostamenti estremi dei tronchi confinanti.

     L'ufficio del genio civile deve disporre di alcuni esemplari di riserva di detti schemi ed avere per ciascun corso d'acqua vari esemplari del profilo longitudinale delle arginature, tenuto aggiornato con la indicazione del pelo della massima piena, dei vari idrometri, e dei manufatti esistenti attraverso le arginature.

     L'ufficio stesso deve pure disporre di vari esemplari di una corografia schematica del circondario idraulico o del comprensorio di bonifica, con la indicazione delle arginature, degli idrometri, dei magazzini idraulici, della rete stradale, dei posti telegrafici e telefonici, dei depositi di materiali utili al servizio di piena, delle stazioni dei reali carabinieri e dei comandi della M.V.S.N.

 

     Art. 40.

     I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono informare preventivamente l'ufficio del genio civile e nello stesso tempo lasciare al personale che trovasi sul posto tutte le indicazioni necessarie per rendersi reperibili.

 

     Art. 41.

     Ogni ufficio del genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico o del comprensorio di bonifica e dei circondari e comprensori limitrofi ove siano indicati i corsi d'acqua, gli argini traversanti, le strade, i ponti e le loro luci.

     Mediante tale carta devono essere preventivamente stabiliti le difese ed i provvedimenti da prendersi in caso di rotta anche per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, qualora ciò non possa farsi, per lasciare defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.

     Per i provvedimenti che interessano più circondari idraulici o comprensori di bonifica deve essere sentito il competente ispettore superiore compartimentale del genio civile.

 

     Art. 42. Servizio di vigilanza e di guardia.

     Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena gli ufficiali e guardiani idraulici vigilano perché da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'ingegnere di sezione del genio civile, e siano assicurati i molini, i ponti natanti, le barche e le zattere.

     Provvedono, altresì, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni e di altri manufatti, nonché al funzionamento delle idrovore, come pure ad avvertire le guardie di cui al precedente art. 37 di tenersi pronte.

     I guardiani iniziano le osservazioni all'idrometro rispettivo.

 

     Art. 43.

     Arrivate le acque al segno di guardia, l'ufficiale idraulico, in conformità alle istruzioni dell'ufficio del genio civile competente, attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ufficio stesso il quale ne dà immediata notizia alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena.

     E' tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di ritardare l'attivazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non è pericolosa.

 

     Art. 44.

     In qualunque ora si disponga l'attivazione della guardia incomincia immediatamente il giro delle ronde.

     Nelle piene più elevate le ronde susseguenti possono avviarsi prima del ritorno di quelle già partite.

     Ogni ronda è composta da due uomini, ciascuno provvisto degli attrezzi necessari.

     Uno dei due uomini percorre la sommità dell'argine e l'altro cammina a piedi dell'arginatura perlustrando continuamente ed attentamente il corpo arginale e la campagna circostante.

     Di notte le ronde sono munite di fanali.

 

     Art. 45.

     Le ronde possono essere anche adibite per la trasmissione da un appostamento all'altro degli avvisi e degli ordini scritti.

     Per mezzo di esse una o più volte al giorno, secondo le disposizioni dell'ingegnere capo, gli ufficiali idraulici inviano all'ingegnere di sezione del genio civile un rapporto scritto intorno all'andamento della piena ed ai fatti più importanti verificatisi nel tronco o settore (modello n. 6).

     L'ingegnere di sezione comunica le notizie ricevute all'ingegnere capo, il quale, secondo la gravità del caso, ne informa l'ispettore superiore compartimentale del genio civile, il prefetto e il ministero.

 

     Art. 46.

     Quando la piena è giunta al colmo i guardiani ne segnano con appositi picchetti, il livello sulle sponde del corso d'acqua.

 

PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERICOLO O DI ROTTA

 

     Art. 47.

     Quando le ronde scoprono segni di dilamazioni di sponde, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto pericoloso, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini, inviandone uno ad avvertire sollecitamente l'ufficiale idraulico, e facendo eseguire dagli altri le riparazioni più urgenti.

 

     Art. 48.

     L'ufficiale idraulico immediatamente provvede ad intraprendere o proseguire i primi lavori di riparo, disponendo, se del caso, un rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali.

     Dei provvedimenti presi informa immediatamente l'ingegnere di sezione del genio civile, il quale si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, dandone notizia all'ingegnere capo.

 

     Art. 49.

     Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del genio civile ed assumere i tecnici indicati negli elenchi di cui al precedente art. 36.

     Del pericolo devono sempre essere informati le autorità locali, il prefetto ed il ministero.

 

     Art. 50.

     In caso di rotta di argini o di inondazione l'ingegnere di sezione del genio civile ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore compartimentale, ai comuni più esposti, al prefetto ed al ministero e comincia ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per scaricare le acque esondate.

     Il prefetto dà notizia dei provvedimenti che si prendono per salvare gli abitati e per limitare i danni.

 

     Art. 51.

     Chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa ed a somministrare, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, i materiali, gli attrezzi, le macchine, il bestiame, di cui può disporre.

     E' in facoltà dei funzionari del genio civile di ordinare e far eseguire il taglio degli argini di golena, o di far aprire le chiaviche esistenti attraverso gli argini stessi, quando la piena del corso d'acqua sia giunta all'altezza per tali operazioni prestabilita dai regolamenti locali, ed in ogni caso, quando le operazioni stesse siano ritenute necessarie nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

     Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del genio civile più elevato di grado, che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta e d'inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quelli del genio civile per quanto riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.

 

     Art. 52. Congedo delle guardie e rapporti della piena.

     Di regola le guardie sono licenziate appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione del servizio.

     E' però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarle anche prima o dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo, ovvero che questo permanga.

     Prima di licenziare gli operai, gli ufficiali idraulici se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere e che possono essere eseguiti in breve tempo.

 

     Art. 53.

     Terminato il servizio di guardia ogni ufficiale idraulico trasmette all'ufficio del genio civile da cui dipende un prospetto dei vari livelli raggiunti dalla piena ad ogni idrometro (modello n. 5) indicando:

     a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;

     b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e l'altezza raggiunta sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri;

     c) il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.

 

     Art. 54.

     Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, l'ingegnere di sezione del genio civile compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo insieme con un rapporto sulla piena stessa, corredato dei dati altimetrici rilevati e del profilo contemporaneo di piena.

     Per ogni piena di una certa importanza, l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettere al ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (modello n. 7).

     Nel rapporto deve essere indicata la spesa occorsa.

 

     Art. 55. Spese per le piene.

     Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche e di bonifica, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, provvedono direttamente gli uffici del genio civile a mezzo delle somme ad esse accordate.

 

     Art. 56.

     All'acquisto di materiali per il servizio di piena ed alla requisizione di animali od attrezzi, si provvede a mezzo di appositi buoni (modello n. 8).

     I buoni sono in triplice originale, uno dei quali rimane al funzionario che ordina la somministrazione; il secondo, firmato dal funzionario stesso e dal fornitore, viene a questo consegnato; il terzo, sul quale, all'atto del pagamento, viene rilasciata regolare quietanza, si allega al conto delle spese di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 57.

     Gli ufficiali idraulici trasmettono in doppio esemplare all'ufficio del genio civile da cui dipendono, gli elenchi delle guardie e degli operai (modello n. 9) assunti straordinariamente e i conti delle spese occorse nel proprio tronco, per il pagamento da parte dell'ufficio.

 

PARTE SECONDA

DEL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA DELLE OPERE E DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE

 

     Art. 58.

     Sono addetti alla tutela delle opere idrauliche di 1 e 2 categoria e delle linee di navigazione di 2 classe, nonché delle opere di bonifica:

     1) gli ufficiali idraulici;

     2) i guardiani idraulici;

     3) i manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua;

     4) gli osservatori idrometrici.

 

CAPO VII

DEGLI UFFICIALI IDRAULICI

 

     Art. 59.

     Gli ufficiali idraulici sono impiegati civili dello Stato.

     Il loro ruolo organico appartiene al gruppo C, giusta l'ordinamento gerarchico approvato con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

 

     Art. 60. Ammissioni all'impiego di ufficiale idraulico.

     Al grado iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici si accede in seguito a pubblico concorso per esami, che sono scritti ed orali.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     a) componimento italiano;

     b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

     c) elementi di geometria piana e solida con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

     d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

     Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere b), c) e d), nonché sulle seguenti altre:

     e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; requisiti dei materiali da costruzione;

     f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

     g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

     h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

     i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto di misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

     l) nozioni elementari di statistica.

 

     Art. 61.

     Le prove d'esame hanno luogo in Roma ma il ministero può, se necessario, indire le prove scritte in più sedi.

 

     Art. 62.

     Il concorso è bandito con decreto ministeriale, dopo ottenuta l'autorizzazione di S. E. il Capo del governo. Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno non meno di sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte. In esso sono indicati:

     il numero dei posti da conferire;

     il termine utile per la presentazione delle domande;

     i documenti prescritti;

     la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove;

     la data di quelle scritte;

     il programma degli esami di cui al precedente art. 60;

     ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

 

     Art. 63.

     L'ammissione al concorso ha luogo con l'osservanza delle disposizioni contenute nei capi primo e sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, delle altre vigenti in materia di ammissione a concorsi per impiegati statali, e di quelle contenute nel presente regolamento.

 

     Art. 64.

     I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che viene riferito alla data del decreto con cui è indetto il concorso.

 

     Art. 65.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di regia scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una regia scuola media superiore.

     Dal concorso sono escluse le donne.

 

     Art. 66.

     Per essere ammesso al concorso il candidato deve aver compiuto il 18° anno e non aver superato il 30° anno di età.

     Sono applicabili per i limiti di età le disposizioni emanate per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista, per gli iscritti al partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 e per coloro che parteciparono con le forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale.

 

     Art. 67.

     All'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso provvede il ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 68.

     Indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, il ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza dei requisiti di regolare condotta morale, civile e politica, e quello della idoneità fisica all'impiego, sottoponendo il candidato a visita di un sanitario di fiducia.

     Comunque, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

 

     Art. 69.

     Dell'ammissione od esclusione al concorso deve essere data, in tempo utile, comunicazione dal ministero a ciascun aspirante all'indirizzo da lui indicato.

 

     Art. 70.

     Per ciascun concorso la commissione esaminatrice è nominata con decreto ministeriale ed è composta:

     di un presidente, scelto fra gli ingegneri capi del genio civile;

     di due primi ingegneri di sezione del genio civile o di due ingegneri principali di sezione del genio civile;

     di un funzionario amministrativo del ministero (di grado non superiore all'VIII), con funzioni di segretario.

 

     Art. 71.

     Gli esami scritti ed orali hanno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nella parte prima, capo VI, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

 

     Art. 72.

     Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati devono svolgere i temi loro assegnati, entro il termine di otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema.

     Nel primo giorno viene svolto il componimento italiano.

     Nel secondo giorno vengono svolti due temi, uno sulla materia di cui alla lettera b), e l'altro sulla materia di cui alla lettera c) (art. 60).

     Nel terzo giorno viene svolto il tema di cui alla lettera d), con facoltà di dare prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

     Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica

 

     Art. 73.

     Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

     La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito si osserveranno, per le precedenze in graduatoria, le norme contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

 

     Art. 74.

     I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale del regno. Su di essi decide, in via definitiva, il ministro, sentiti la commissione esaminatrice e l'ufficio del personale.

 

     Art. 75.

     Gli ufficiali idraulici prestano, all'atto dell'assunzione in prova, la promessa solenne prescritta dall'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e, quando abbiano ottenuto la nomina stabile, alla scadenza del periodo di prova, il giuramento stabilito dall'art. 6 dello stesso regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     La promessa solenne e il giuramento debbono essere prestati dinanzi all'ingegnere capo (od a un suo delegato) dell'ufficio del genio civile al quale l'ufficiale idraulico viene assegnato, ed in presenza di due testimoni.

 

     Art. 76.

     I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali idraulici in prova per la durata di almeno mesi sei. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno mensile di lire 436,25.

     A tutti gli ufficiali idraulici in prova, durante il periodo della prova stessa, verrà inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

     Infine a tutti gli ufficiali idraulici in parola, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2 classe.

 

     Art. 77.

     Trascorso il periodo di prova di cui al precedente articolo, gli ufficiali idraulici in prova sono nominati aiuto-ufficiali idraulici (grado XIII), a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito il favorevole parere del consiglio di amministrazione per il personale del genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

     Quelli di essi che siano ex-combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista, iscritti senza interruzione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista e che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore al 28 ottobre 1922, sono invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado XII) a mente dell'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27 e dell'art. 9 del regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

 

CAPO VIII

NOTE INFORMATIVE - ENCOMI

 

     Art. 78.

     Le note informative annuali sono compilate dall'ingegnere capo del genio civile, o dal funzionario che lo sostituisce, entro il mese di gennaio di ogni anno.

     Esse sono rivedute e firmate dall'ispettore superiore compartimentale competente, e per gli addetti agli uffici del genio civile compresi nella competenza territoriale degli uffici decentrati, dai capi di questi ultimi.

 

     Art. 79.

     Alla compilazione delle note di qualifica dell'ufficiale idraulico che, durante l'anno, abbia prestato servizio in più uffici del genio civile, provvederà l'ingegnere capo da cui l'impiegato dipende al 31 dicembre dell'anno stesso.

     L'ingegnere capo deve, qualora l'ufficiale idraulico si trovi alla sua dipendenza da meno di sei mesi, sentire l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile presso il quale l'ufficiale idraulico ebbe a prestare nell'anno la sua opera per il maggior tempo.

 

     Art. 80.

     Resta sospesa l'attribuzione della qualifica complessiva per l'anno in cui l'ufficiale idraulico sia stato sottoposto a procedimento disciplinare e questo non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note. Queste però devono essere compilate in tutte le altre parti.

     Nei casi previsti dall'art. 17 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili le note di qualifica sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 81.

     Gli ispettori superiori compartimentali e i capi degli uffici decentrati, nel procedere alla revisione delle note, devono curare che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche, e provvedono, dopo averle firmate, ad inviarle all'ufficio del personale del ministero, non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.

 

     Art. 82.

     Sui ricorsi che vengono presentati avverso le qualifiche annuali i capi degli uffici del genio civile avranno cura di far apporre la data in cui i ricorsi stessi vengano da loro ricevuti.

     Qualora il consiglio di amministrazione formuli, migliorandola, la qualifica definitiva, il ministero provvede ad apportare le occorrenti rettifiche nello stato matricolare e nelle note informative degli interessati.

     L'esito del ricorso deve essere comunicato all'interessato per mezzo del capo dell'ufficio del genio civile dal quale dipende.

 

     Art. 83.

     Agli ufficiali idraulici che si distinguono in servizio può essere rivolto l'encomio semplice o solenne.

     L'encomio semplice è dato, per iscritto, dall'ingegnere capo al quale l'ufficiale idraulico dipende, e ne viene fatto cenno nelle note informative.

     L'encomio solenne è dato dal ministro in casi assolutamente eccezionali, per fatti di particolare importanza che tornino ad onore dell'ufficiale idraulico, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero, e riportato nello stato di servizio e nelle note informative.

 

CAPO IX

ASPETTATIVA - CONGEDO

 

     Art. 84.

     Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'ufficiale idraulico è tenuto, senza che occorra alcun preavviso a riassumere servizio.

     La riassunzione deve effettuarsi nell'ultima residenza dell'ufficiale idraulico, salvo che l'amministrazione non gliene assegni una diversa.

 

     Art. 85.

     Il congedo ordinario è accordato dall'ingegnere capo, quello straordinario dal ministero.

     Il congedo ordinario può essere accordato anche in seguito a domanda verbale, quello straordinario in seguito a domanda scritta da trasmettersi per via gerarchica, al competente ufficio del personale del ministero, unitamente al rapporto motivato dall'ingegnere capo prescritto dall'art. 95, secondo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

     Art. 86.

     Prima di iniziare il periodo di congedo, sia ordinario, sia straordinario, o quello di aspettativa, l'ufficiale idraulico deve comunicare all'ingegnere capo il proprio recapito.

 

CAPO X

INDENNITA'

 

     Art. 87.

     L'ufficiale idraulico ha l'alloggio in un fabbricato assegnatogli dall'amministrazione. Non gli è permesso di dare in uso l'alloggio, o parte di esso, a persone estranee alla propria famiglia.

     In ogni caso è vietato agli ufficiali idraulici di tenere nel proprio alloggio spaccio o vendita di qualsiasi genere, o di adibirlo a destinazione diversa a quella per la quale è a loro concesso.

 

     Art. 88.

     Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico, od altro fabbricato demaniale, all'alloggio dell'ufficiale idraulico e della sua famiglia, viene ad esso corrisposta l'indennità di cui al successivo art. 91, con l'obbligo di dimora, nel tronco assegnatogli, nella località stabilita dal ministero.

     In via eccezionale, e con l'autorizzazione del ministero, l'ufficiale idraulico può risiedere in altra località anche fuori dal proprio tronco.

 

     Art. 89. [1]

 

     Art. 90. [1]

 

     Art. 91. [1 ]

 

CAPO XI

GUARDIANI IDRAULICI - MANOVRATORI - OSSERVATORI

 

     Art. 92.

     I guardiani idraulici vengono assunti con decreto ministeriale; sono salariati dello Stato e fanno parte del ruolo degli incaricati stabili di pubblici servizi. Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, nel relativo regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, e nel regolamento per l'applicazione dei predetti regi decreti ai salariati dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto interministeriale 1° ottobre 1925.

 

     Art. 93.

     I manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua e gli osservatori idrometrici ed udometrici sono salariati dello Stato assunti con contratto di lavoro, e fanno parte del personale degli incaricati provvisori di pubblici servizi.

     Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dai decreti citati nel precedente art. 92.

 

     Art. 94.

     E' fatto divieto di adibire personale non di ruolo alla vigilanza delle arginature, delle linee navigabili e delle opere di bonifica.

 

     Art. 95.

     I guardiani idraulici che occupano alloggi demaniali devono osservare le disposizioni indicate nel precedente art. 87.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI UFFICIALI ED AI GUARDIANI IDRAULICI

 

     Art. 96.

     Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro servizio, di portare armi loro fornite all'amministrazione.

 

     Art. 97.

     Gli ufficiali ed i guardiani idraulici possono fornirsi, a proprie spese, di cavalcatura o di motociclo o di bicicletta per il servizio cui sono adibiti.

     Per l'acquisto di tale mezzo il ministero può concedere, a seconda dei casi, un'anticipazione sullo stipendio o sulla retribuzione non superiore alla metà della spesa ritenuta ammissibile, rimborsabile mediante ritenute mensili non inferiori al trentesimo dell'anticipazione stessa.

     Per la rifornitura della cavalcatura, del motociclo o della bicicletta non potrà essere concessa una nuova anticipazione se non dopo estinta quella precedentemente accordata.

 

     Art. 98.

     Per esigenze di servizio, od in seguito a formale domanda, da presentarsi nella prescritta via gerarchica, gli ufficiali ed i guardiani possono essere trasferiti da un tronco all'altro dello stesso circondario idraulico o di altro circondario.

     I trasferimenti, così d'ufficio come a domanda, sono disposti con decreto ministeriale, quando si effettuano da uno ad altro circondario idraulico. In caso diverso, sono disposti con ordine di servizio dell'ingegnere capo, previa autorizzazione ministeriale.

 

     Art. 99. Disposizione speciale.

     Per quanto riguarda il fiume Po e i suoi affluenti, esclusi i tronchi ricadenti nel compartimento del magistrato alle acque, i quali continueranno ad essere sottoposti alla competenza del presidente del magistrato alle acque, le competenze dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile, fissate dalla prima parte del presente regolamento, si intendono attribuite all'ispettore superiore del genio civile preposto al circolo superiore di ispezione per il Po.

 

     Art. 100. Uniforme di servizio.

     E' data facoltà all'amministrazione dei lavori pubblici di stabilire, con apposito regolamento da approvarsi con decreto ministeriale, la uniforme di servizio per il personale degli ufficiali e dei guardiani idraulici. Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto, i guardiani devono, nelle ore di servizio, portare un cappello con la scritta: "regio guardiano idraulico", provvedendosene a proprie spese.

 

 

Modelli

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.