§ 95.1.56 - Legge 28 febbraio 1980, n. 46.
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/02/1980
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a [...]
Art. 2.      L'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti
Art. 4.      All'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli numeri 4762, 4763, 4764 e 4765 dello [...]


§ 95.1.56 - Legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(G.U. 7 marzo 1980, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

     La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

     Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

     La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria.

     Mancando la possibilità di far riferimento al quinquennio 1969-73, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

     Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

     Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

 

          Art. 2.

     L'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

     "Art. 58. - (Dilazione e sospensione dei versamenti). - I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

     Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "Non può essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

     Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente può disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione può essere altresì disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati ".

 

          Art. 4.

     All'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

     Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del 12% annuo.

     L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta".

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli numeri 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.