§ 94.1.e32 - L. 18 marzo 2008, n. 75.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:18/03/2008
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.e32 - L. 18 marzo 2008, n. 75.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.

(G.U. 17 aprile 2008, n. 91 - S.O. n. 97)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo. [1]

 

Preambolo

 

Le Parti alla presente Convenzione,

 

Decise ad accordare la priorità al loro diritto di proteggere la salute pubblica,

 

Riconoscendo che la propagazione dell'epidemia di tabagismo è un problema mondiale dalle gravi conseguenze per la salute pubblica, che richiede la più vasta cooperazione internazionale e la partecipazione di tutti i Paesi ad un'azione internazionale efficace, adeguata e coordinata,

 

Facendosi portavoce della preoccupazione che suscitano nella comunità internazionale le conseguenze sanitarie, sociali, economiche ed ambientali devastatrici a livello mondiale del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo del tabacco,

 

Estremamente preoccupate per l'aumento del consumo e della produzione mondiale di sigarette e di altri prodotti derivanti dal tabacco, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, nonché per l'onere che ciò rappresenta per le famiglie, i poveri ed i sistemi sanitari nazionali,

 

Riconoscendo che i dati scientifici hanno stabilito in maniera irrefutabile che il consumo di tabacco e l'esposizione al fumo del tabacco sono causa di decesso, malattia ed inabilità e che esiste un divario temporale tra l'esposizione alla sigaretta e l'utilizzo di altri prodotti del tabacco e la comparsa delle malattie legate al tabacco,

 

Riconoscendo altresì che le sigarette ed altri prodotti contenenti tabacco sono prodotti molto sofisticati, che mirano a creare e ad intrattenere la dipendenza, che molti degli elementi che contengono e il fumo che producono sono farmacologicamente attivi, tossici, mutageni e cancerogeni, e che la dipendenza nei confronti del tabacco è oggetto di una classificazione distinta, altrimenti confusa nelle grandi classificazioni internazionali delle malattie,

 

Consapevoli che esistono dati scientifici che mostrano chiaramente che l'esposizione prenatale al fumo del tabacco ha delle ripercussioni indesiderabili sulla salute e lo sviluppo dei bambini,

 

Profondamente preoccupate per il forte aumento del consumo di sigarette e delle altre forme di uso del tabacco nei bambini e negli adolescenti ovunque nel mondo, ed in particolare per il fatto che questi cominciano a fumare sempre più giovani,

 

Inquiete per l'aumento del consumo di sigarette e delle altre forme d'uso del tabacco nelle donne e nelle ragazze ovunque nel mondo, e tenendo presente la necessità di una piena partecipazione delle donne a tutti i livelli dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche, nonché la necessità di strategie di lotta al tabagismo differenziate per donne e uomini,

 

Profondamente preoccupate per gli elevati livelli di tabagismo e delle altre forme di consumo del tabacco da parte delle popolazioni autoctone,

 

Seriamente preoccupate per gli effetti di tutte le forme di pubblicità, promozione e sponsorizzazione tendenti ad incoraggiare l'uso dei prodotti del tabacco,

 

Riconoscendo che è necessaria un'azione concertata per eliminare qualsiasi forma di commercio illecito delle sigarette e di altri prodotti del tabacco, compreso il contrabbando, la fabbricazione illecita e la contraffazione,

 

Riconoscendo che la lotta al tabagismo a tutti i livelli, ed in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi ad economia in transizione, esige risorse finanziarie e tecniche sufficienti, proporzionali ai bisogni attuali e futuri delle attività di lotta al tabagismo,

 

Riconoscendo la necessità di elaborare meccanismi adeguati per affrontare le ripercussioni sociali ed economiche a lungo termine delle strategie di riduzione della domanda di tabacco,

 

Consapevoli delle difficoltà economiche e sociali che i programmi di lotta al tabagismo possono comportare a medio e a lungo termine in certi Paesi in via di sviluppo e in Paesi ad economia in transizione, e riconoscendo che occorre loro un'assistenza tecnica e finanziaria nel quadro delle strategie di sviluppo durevole da loro elaborate,

 

Consapevoli del lavoro molto utile effettuato da numerosi Stati in materia di lotta al tabagismo e contratulandosi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il suo ruolo direttivo, nonché con le altre organizzazioni ed organismi del sistema delle Nazioni Unite e con le altre organizzazioni intergovernative internazionali e regionali per gli sforzi effettuati per elaborare misure di lotta al tabagismo,

 

Sottolineando il particolare contributo delle organizzazioni non governative e di altri membri della società civile senza legami con l'industria del tabacco, comprese le associazioni di professionisti della salute, le associazioni di donne, giovani, difensori dell'ambiente e dei consumatori e gli istituti di insegnamento e della sanità, negli sforzi di lotta al tabagismo a livello nazionale ed internazionale, e l'importanza vitale della loro partecipazione agli sforzi nazionali e internazionali nella lotta al tabagismo,

 

Riconoscendo la necessità di essere vigilanti di fronte agli eventuali sforzi dell'industria del tabacco tendenti a minare o a snaturare gli sforzi della lotta al tabagismo e la necessità di essere informati sulle attività dell'industria del tabacco che hanno ripercussioni negative sugli sforzi della lotta al tabagismo,

 

Ricordando l'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, che enuncia il diritto di ogni persona di godere del miglior stato di salute fisico e mentale che sia essa in grado di raggiungere,

 

Ricordandosi altresì il preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stipula che il possesso del miglior stato di salute che sia in grado di raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque siano la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica o sociale,

 

Decise a promuovere misure di lotta al tabagismo fondate sulle considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche attuali e pertinenti,

 

Ricordando che laConvenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 stabilisce che gli Stati Parte alla Suddetta Convenzione adottino tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie,

 

Ricordando inoltre che la Convenzione relativa ai diritti del bambino, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, stabilisce che gli Stati Parte alla suddetta Convenzione riconoscano il diritto del bambino di godere del miglior stato possibile di salute,

 

Convengono quanto segue

 

Parte I: Introduzione

 

Articolo 1 Utilizzo dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

 

 

a) Si intende per «commercio illecito» ogni pratica o condotta vietata dalla legge, relativa alla produzione, spedizione, ricezione, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, compresa ogni pratica o condotta destinata a favorire tale attività.

b) Si intende per «organizzazione d'integrazione economica regionale» un'organizzazione composta da diversi Stati sovrani e alla quale i suoi Stati membri hanno conferito la competenza su un certo numero di questioni, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per i suoi Stati membri riguardanti tali questioni (1).

c) Si intende per «pubblicità in favore del tabacco e promozione del tabacco» ogni forma di comunicazione, raccomandazione o azione commerciale avente come scopo, effetto o effetto verosimile quello di promuovere direttamente o indirettamente un prodotto del tabacco o l'uso del tabacco.

d) Si intende per «lotta al tabagismo» tutta una serie di strategie di riduzione dell'offerta, della domanda e degli effetti nocivi tendenti a migliorare la salute di una popolazione eliminando o riducendo il suo consumo di prodotti del tabacco e l'esposizione di quest'ultima al fumo del tabacco.

e) Si intende per «industria del tabacco» le imprese di fabbricazione e di distribuzione all'ingrosso di prodotti del tabacco e gli importatori di tali prodotti.

f) Si intende per «prodotti del tabacco» dei prodotti fabbricati interamente o parzialmente a partire dal tabacco in foglie come materia prima e destinati ad essere fumati, succhiati, masticati o fiutati.

g) Si intende per «sponsorizzazione del tabacco» ogni forma di contributo a qualsiasi avvenimento, attività o persona, avente come scopo, effetto o effetto verosimile quello di promuovere direttamente o indirettamente un prodotto del tabacco o l'uso del tabacco.

 

(1) All'occorrenza, «nazionale» si riferisce anche alle organizzazioni d'integrazione economica regionali.

 

Articolo 2 Relazioni tra la presente Convenzione e altri accordi e strumenti giuridici

1. Al fine di proteggere al meglio la salute umana, le Parti sono incoraggiate ad applicare misure che vadano al di là delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi protocolli, e nulla in questi strumenti osta a che una Parte imponga restrizioni più severe, se sono compatibili con le loro disposizioni e conformi al diritto internazionale.

 

 

2. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non compromettono assolutamente il diritto di una Parte di concludere accordi bilaterali o multilaterali, compresi accordi regionali o sub-regionali, sulle questioni rientranti nell'ambito della Convenzione e dei suoi protocolli o che vi si possano ricondurre, a condizione che tali accordi siano compatibili con i loro obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli. La Parte interessata comunica il testo di tali accordi alla Conferenza delle Parti a mezzo del Segretariato.

 

Parte II: Obiettivo, principi direttivi e obblighi generali

 

Articolo 3 Obiettivo

L'obiettivo della presente Convenzione e dei suoi Protocolli è quello di proteggere le generazioni presenti e future contro gli effetti sanitari, sociali, ambientali ed economici devastatori del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo del tabacco offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo delle Parti a livello nazionale, regionale e internazionale, al fine di ridurre gradatamente e sensibilmente la prevalenza del tabagismo e l'esposizione al fumo del tabacco.

 

Articolo 4 Principi direttivi

Per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione e dei suoi Protocolli e applicarne le disposizioni, le Parti seguono in particolare i seguenti principi direttivi:

 

 

1. Ogni persona deve essere informata delle conseguenze per la salute, della dipendenza e del rischio mortale derivanti dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo del tabacco, e misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci devono essere previste all'appropriato livello governativo per proteggere tutte le persone contro l'esposizione al fumo del tabacco.

2. E' necessario un forte impegno politico per elaborare e sostenere, a livello nazionale, regionale e internazionale, misure plurisettoriali complete ed azioni coordinate, tenuto conto:

a) della necessità di adottare misure per proteggere tutte le persone contro l'esposizione al fumo del tabacco;

b) della necessità di adottare misure per evitare che le persone comincino a fumare, per promuovere e sostenere la disintossicazione e per fare diminuire il consumo di prodotti del tabacco sotto tutte le forme;

c) della necessità di adottare misure per incoraggiare gli autoctoni e le comunità autoctone a partecipare all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di programmi di lotta contro il tabagismo che siano socialmente e culturalmente adeguati ai loro bisogni e alle loro idee; e

d) della necessità di adottare misure per tenere conto dei rischi specifici per l'uomo e per la donna, al momento dell'elaborazione delle strategie di lotta contro il tabagismo.

3. Un importante elemento della Convenzione è la cooperazione internazionale, ed in particolare il trasferimento di tecnologia, conoscenze e aiuto finanziario e la fornitura di competenze connesse per stabilire e attuare programmi efficaci di lotta contro il tabagismo, tenendo conto dei fattori culturali locali nonché dei fattori sociali, economici, politici e giuridici.

4. Sono essenziali misure e risposte multisettoriali globali per ridurre il consumo di tutti i prodotti del tabacco a livello nazionale, regionale e internazionale per prevenire, conformemente ai principi della salute pubblica, l'incidenza delle malattie e l'inabilità ed i decessi prematuri, provocati dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo del tabacco.

5. Le questioni legate alla responsabilità, così come determinate da ogni Parte nei limiti della sua competenza, sono un elemento importante per una completa lotta contro il tabagismo.

6. Occorre riconoscere e prendere in considerazione l'importanza di un'assistenza tecnica e finanziaria per favorire la riconversione economica dei coltivatori di tabacco nonché dei lavoratori i cui mezzi di sussistenza sono gravemente compromessi dall'applicazione di programmi di lotta al tabagismo negli Stati Parte in via di sviluppo e negli Stati Parte ad economia in transizione, nel quadro di strategie di sviluppo durevole elaborate a livello nazionale.

7. La partecipazione della società civile è essenziale per raggiungere l'obiettivo della Convenzione e dei suoi protocolli.

 

Articolo 5 Obblighi generali

 

1. Ogni Parte elabora, attua, aggiorna ed esamina periodicamente strategie, piani e programmi nazionali multisettoriali completi di lotta al tabagismo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai protocolli ai quali essa è Parte.

 

 

2. A tale scopo, ogni Parte, in funzione delle sue capacità:

 

 

a) crea o rafforza, e munisce di mezzi finanziari, un dispositivo nazionale di coordinamento o dei punti focali nazionali per la lotta al tabagismo; e

b) adotta e applica misure legislative, esecutive, amministrative e/o altre misure efficaci e coopera, se del caso, con altre Parti per elaborare politiche appropriate per prevenire e ridurre il consumo di tabacco, la dipendenza alla nicotina e l'esposizione al fumo del tabacco.

 

3. Definendo ed applicando le loro politiche di salute pubblica in materia di lotta al tabagismo, le Parti fanno in modo che tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco, conformemente alla legislazione nazionale.

 

 

4. Le Parti cooperano per formulare delle proposte di misure, procedure e linee direttive per l'attuazione della Convenzione e dei protocolli ai quali esse sono Parte.

 

 

5. Le Parti cooperano, all'occorrenza, con le organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e altri organismi competenti per realizzare gli obiettivi della Convenzione e dei protocolli ai quali esse sono Parte.

 

 

6. Le Parti, nei limiti dei mezzi e delle risorse di cui dispongono, cooperano per ottenere le risorse finanziarie necessarie all'efficace attuazione della Convenzione, attraverso meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali.

 

Parte III: Misure relative alla riduzione della domanda di tabacco

 

Articolo 6 Misure finanziarie e fiscali tendenti a ridurre la domanda di tabacco

 

1. Le Parti riconoscono che le misure finanziarie e fiscali sono un mezzo efficace ed importante per ridurre il consumo di tabacco per diverse categorie della popolazione, in particolare i giovani.

 

 

2. Fatto salvo il diritto delle Parti di determinare e di fissare la loro politica fiscale, ogni Parte deve tenere conto dei suoi obiettivi nazionali di salute per quel che riguarda la lotta al tabagismo e adotta o mantiene, a seconda dei casi, delle misure che possono comprendere:

 

 

a) l'applicazione di politiche fiscali e, all'occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti a ridurre il consumo di tabacco; e

b) il divieto o la restrizione, a seconda dei casi, della vendita ai viaggiatori internazionali e/o dell'importazione da parte di essi, di prodotti del tabacco in esenzione da dazi.

 

3. Le Parti indicano le aliquote di tassazione dei prodotti del tabacco e le tendenze del consumo di tabacco nei rapporti periodici che esse presentano alla Conferenza delle Parti, conformemente all'articolo 21.

 

Articolo 7 Misure diverse da quelle finanziarie tendenti a ridurre la domanda di tabacco

 

Le Parti riconoscono che l'applicazione di misure diverse da quelle finanziarie complete è un mezzo efficace ed importante per ridurre il consumo di tabacco. Ogni Parte adotta ed applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci necessarie per adempiere agli obblighi contemplati dagli articoli da 8 a 13 e coopera, in caso di necessità, con le altre Parti, direttamente o attraverso organismi internazionali competenti, per farli applicare. La Conferenza delle Parti propone direttive appropriate per l'applicazione delle disposizioni contenute in quegli articoli.

 

Articolo 8 Protezione contro l'esposizione al fumo del tabacco

 

1. Le Parti riconoscono che è chiaramente stabilito, su basi scientifiche, che l'esposizione al fumo del tabacco provoca la malattia, l'inabilità o la morte.

 

 

2. Ogni Parte adotta ed applica, nell'ambito di competenza dello Stato in virtù della propria legislazione interna, e incoraggia attivamente, in ambiti in cui è esercitata un'altra competenza, l'adozione e l'applicazione delle misure legislative, esecutive, amministrative e/o altre misure efficaci che prevedono una protezione contro l'esposizione al fumo del tabacco sui luoghi di lavoro chiusi, nei trasporti pubblici, in luoghi pubblici chiusi e, se del caso, altri luoghi pubblici.

 

Articolo 9 Regolazione della composizione dei prodotti del tabacco

 

La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, propone delle direttive per i controlli e l'analisi della composizione e delle emissioni dei prodotti del tabacco, e per la regolamentazione di tale composizione e di tali emissioni. Ogni Parte adotta e applica, su approvazione delle autorità nazionali competenti, misure legislative, esecutive, amministrative e altre misure efficaci riguardanti tali controlli ed analisi e tale regolamentazione.

 

Articolo 10 Regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco

 

Ogni Parte, nel rispetto del suo diritto interno, adotta e applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci che esigono dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco che comunichino alle autorità governative le informazioni relative alla composizione e alle emissioni dei prodotti del tabacco. Inoltre, ogni Parte adotta ed applica misure efficaci affinché siano comunicate al pubblico informazioni sui componenti tossici dei prodotti del tabacco e le emissioni che producono.

 

Articolo 11 Confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco

 

1. Ogni Parte, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per quel che la riguarda, adotta ed applica, conformemente alla sua legislazione interna, misure efficaci per fare in modo che:

 

 

a) il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco non contribuiscano alla promozione di un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, tendenziosi o ingannevoli, o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni del prodotto, compresi i termini, le descrizioni, i marchi commerciali, le rappresentazioni figurative o altro che diano direttamente o indirettamente l'impressione errata che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri, come per esempio termini come «con basso tenore di catrame», «leggera» o «ultra-leggera» o «dolce»; e

b) ogni pacchetto o stecca di prodotti del tabacco e tutte le forme di confezionamento ed etichettatura esterni di tali prodotti comportano altresì avvertenze sanitarie descrivendo gli effetti nocivi del consumo di tabacco e potendo inserire altri messaggi appropriati. Queste avvertenze e messaggi:

i) sono approvati dall'autorità nazionale competente,

ii) sono utilizzati di volta in volta,

iii) sono in caratteri grandi, chiari, visibili e leggibili,

iv) dovrebbero coprire il 50% o più dei lati principali ma non meno del 30%,

v) possono presentarsi sotto forma di disegni o pittogrammi o comprendere tali disegni o pittogrammi.

 

2. Ogni pacchetto e stecca di prodotti del tabacco e tutte le forme di confezionamento e di etichettatura esterni di questi prodotti, oltre alle avvertenze di cui al paragrafo 1.b) del presente articolo, riportano informazioni sui componenti e sulle emissioni relativi ai prodotti del tabacco, così come definiti dalle autorità nazionali.

 

 

3. Ogni Parte esige che le avvertenze e altre informazioni testuali di cui al paragrafo 1.b) e al paragrafo 2 del presente articolo appaiano su ogni pacchetto e stecca di prodotti del tabacco e su tutte le forme di confezionamento e di etichettatura esterni di tali prodotti nella sua o nelle sue lingue principali.

 

 

4. Ai fini del presente articolo, con l'espressione «confezionamento e etichettatura esterni», a proposito dei prodotti del tabacco, si intendono tutte le forme di confezionamento e di etichettatura utilizzate nella vendita al dettaglio del prodotto.

 

Articolo 12 Educazione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico

 

Ogni Parte si sforza di promuovere e di rafforzare la sensibilizzazione del pubblico ai problemi legati alla lotta al tabagismo, utilizzando, a seconda del caso, tutti gli strumenti di comunicazione disponibili. A tale scopo, ogni Parte adotta e applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci per favorire:

 

 

a) un vasto accesso a programmi efficaci e completi di educazione e sensibilizzazione del pubblico ai rischi sanitari, compreso il fatto che il consumo di tabacco e l'esposizione al fumo di tabacco crea dipendenza;

b) la sensibilizzazione del pubblico ai rischi per la salute legati al consumo di tabacco e all'esposizione al fumo del tabacco, nonché ai vantaggi della disintossicazione dal tabacco e dei modi di vita senza tabacco, come stipula l'articolo 14.2;

c) l'accesso del pubblico conformemente alla legislazione nazionale, ad un vasto ventaglio di informazioni riguardanti l'industria del tabacco, legate all'obiettivo della presente Convenzione;

d) programmi di formazione o di sensibilizzazione e consapevolezza efficaci e appropriati, in materia di lotta al tabagismo, destinati a persone come gli operatori della salute, gli operatori comunitari, i lavoratori sociali, i professionisti dei mass media, gli educatori, i responsabili delle decisioni, gli amministratori e altre persone interessate;

e) la sensibilizzazione e la partecipazione degli organismi pubblici e privati e di organizzazioni non governative che non siano legati all'industria del tabacco, al momento dell'elaborazione e dell'attuazione di programmi e di strategie intersettoriali di lotta al tabagismo; e

f) la sensibilizzazione del pubblico alle informazioni riguardanti le conseguenze sanitarie, economiche e ambientali dannose legate alla produzione e al consumo del tabacco, e l'accesso del pubblico a tali informazioni.

 

Articolo 13 Pubblicità in favore del tabacco, promozione e sponsorizzazione

 

1. Le Parti riconoscono che il divieto globale della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione ridurrà il consumo dei prodotti del tabacco.

 

 

2. Ogni Parte, nel rispetto della propria Costituzione o dei suoi principi costituzionali, instaura un divieto totale di qualsiasi pubblicità in favore del tabacco o di qualsiasi promozione e sponsorizzazione del tabacco. Tale divieto, tenuto conto del quadro giuridico e dei mezzi tecnici di cui dispone questa Parte, comprende il divieto totale della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione transfrontaliera a partire dal suo territorio. A tale riguardo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione per questa Parte, quest'ultima adotta misure legislative, esecutive, amministrative e/o altre misure appropriate e presenta un rapporto conformemente all'articolo 21.

 

 

3. Una Parte che non è in grado di instaurare un divieto totale a causa della sua Costituzione o dei suoi principi costituzionali impone restrizioni a qualsiasi pubblicità in favore del tabacco e a qualsiasi promozione e sponsorizzazione del tabacco. Tali restrizioni, tenuto conto del quadro giuridico e dei mezzi tecnici di cui dispone questa Parte, comprendono restrizioni o il divieto totale della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione a partire dal suo territorio con effetti transfrontalieri. A tale riguardo, ogni Parte adotta misure legislative, esecutive e/o altre misure appropriate e presenta un rapporto conformemente all'articolo 21.

 

 

4. Come misura minima e, nel rispetto della propria Costituzione o dei suoi principi costituzionali, ogni Parte:

 

 

a) vieta tutte le forme di pubblicità in favore del tabacco, di promozione e di sponsorizzazione che contribuiscono a promuovere un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, tendenziosi o ingannevoli, o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni del prodotto;

b) esige che un'avvertenza sanitaria o altre avvertenze o messaggi appropriati accompagnino ogni pubblicità in favore del tabacco e, se del caso, ogni promozione e sponsorizzazione del tabacco;

c) limita il ricorso a misure d'incitazione dirette o indirette che incoraggiano l'acquisto di prodotti del tabacco da parte del pubblico;

d) se non ha imposto un divieto totale, esige che l'industria del tabacco informi le autorità governative competenti sulle spese che essa dedica alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione non ancora vietate. Tali autorità, in base alle condizioni stabilite dalla legislazione interna, possono decidere di rendere tali cifre accessibili al pubblico nonché alla Conferenza delle Parti, conformemente all'articolo 21;

e) impone un divieto totale o, se non è in grado di imporre un divieto totale a causa della sua Costituzione o dei suoi principi costituzionali, limita la pubblicità del tabacco, come pure la promozione e la sponsorizzazione alla radio, alla televisione, nella stampa scritta e, se del caso, in altri mass media come Internet, entro cinque anni; e

f) vieta o, se non è in grado di imporre un divieto totale a causa della sua Costituzione o dei suoi principi costituzionali, limita la sponsorizzazione delle manifestazioni o delle attività internazionali o dei partecipanti a queste manifestazioni o attività.

 

5. Le Parti sono incoraggiate ad applicare misure che vadano al di là degli obblighi enunciati nel paragrafo 4.

 

 

6. Le Parti cooperano alla realizzazione di tecnologie ed altri mezzi necessari per favorire l'eliminazione della pubblicità transfrontaliera.

 

 

7. Le Parti che hanno vietato alcune forme di pubblicità in favore del tabacco, di promozione e di sponsorizzazione hanno il diritto sovrano di vietare tali forme di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione transfrontaliere che entrano sul loro territorio e di imporre le stesse sanzioni che si applicano alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione, sia sul piano interno che a partire dal loro territorio, conformemente alla loro legislazione interna. Il presente paragrafo non stabilisce né approva alcuna sanzione specifica.

 

 

8. Le Parti studiano l'elaborazione di un protocollo che definisca misure appropriate che necessitano una collaborazione internazionale al fine di giungere ad un divieto totale della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione transfrontaliere.

Articolo 14 Misure tendenti a ridurre la domanda in rapporto alla dipendenza dal tabacco e la disintossicazione dal tabacco

 

1. Ogni Parte elabora e diffonde direttive appropriate, complete e integrate fondate su dati scientifici e sulle migliori pratiche, tenendo conto del contesto e delle priorità nazionali e adotta misure efficaci per promuovere la disintossicazione dal tabacco e l'adeguato trattamento della dipendenza nei confronti del tabacco.

 

 

2. A tale scopo, ogni Parte si sforza:

 

 

a) di concepire ed attuare programmi efficaci tendenti a promuovere la disintossicazione dal tabacco, in luoghi come gli istituti scolastici e sanitari, i luoghi di lavoro e di pratica dello sport;

b) d'inserire nei programmi, piani e strategie nazionali della salute e dell'educazione la diagnosi ed il trattamento della dipendenza dal tabacco ed i servizi di consulenza sulla disintossicazione, con la partecipazione degli operatori del settore sanitario, degli agenti comunitari e dei lavoratori sociali, a seconda dei casi;

c) di avviare, negli istituti sanitari e nei centri di rieducazione, programmi di diagnosi, di consulenza, di prevenzione e di cura della dipendenza dal tabacco; e

d) di collaborare con le altre Parti al fine di favorire l'accesso ad una cura della dipendenza dal tabacco ad un costo abbordabile, compresi i prodotti farmaceutici, conformemente all'articolo 22. Tali prodotti ed i loro componenti possono comprendere dei farmaci o dei prodotti utilizzati per somministrare dei farmaci e delle diagnosi, se del caso.

 

Parte IV: Misure relative alla riduzione dell'offerta di tabacco

 

Articolo 15 Commercio illecito dei prodotti del tabacco (2)

 

1. Le Parti riconoscono che l'eliminazione di tutte le forme di commercio illecito di prodotti del tabacco, comprese il contrabbando, la fabbricazione illecita e la contraffazione, e l'elaborazione e l'attuazione di una legislazione nazionale in questo campo oltre agli accordi sub-regionali, regionali e mondiali, costituiscono aspetti essenziali della lotta al tabagismo.

 

 

2. Ogni Parte adotta e applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci per fare in modo che tutti i pacchetti e le stecche di prodotti del tabacco e tutte le forme di confezionamento esterno di questi prodotti comportino un marchio per aiutare le Parti a determinare l'origine dei prodotti del tabacco e, conformemente alla legislazione nazionale e agli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, per aiutare le Parti a determinare il punto in cui avviene l'illecito e a sorvegliare, seguire e controllare il movimento dei prodotti del tabacco e la loro situazione legale. Inoltre, ogni Parte:

 

 

a) esige che i pacchetti e le stecche di prodotti del tabacco destinati alla vendita al dettaglio o all'ingrosso sul suo mercato interno comportino la dizione «Vendita autorizzata unicamente in (indicare il nome del Paese, della suddivisione nazionale, regionale e federale)» o ogni altra annotazione appropriata che indichi la destinazione finale o suscettibile di aiutare le autorità a determinare se il prodotto è legalmente in vendita sul mercato interno; e

b) prevede, a seconda dei casi, l'instaurazione di un regime pratico che permetta di seguire e ritrovare traccia dei prodotti in modo da rendere il sistema di distribuzione più sicuro e di contribuire alle inchieste sul commercio illecito.

 

3. Ogni Parte esige che l'informazione sul confezionamento o sulle annotazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia presentata in modo leggibile e/o redatta nella sua o nelle sue lingue principali.

 

 

4. Al fine di eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco, ogni Parte:

 

 

a) sorveglia il commercio transfrontaliero dei prodotti del tabacco, compreso il commercio illecito, raccoglie dati a tale riguardo e assicura lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali e fiscali e le altre amministrazioni, a seconda dei casi e conformemente alla legislazione interna e agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili;

b) adotta e rafforza misure legislative, accompagnate da sanzioni e ricorsi appropriati, contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco, compreso quello delle sigarette di contraffazione e di contrabbando;

c) adotta misure appropriate per assicurare la distruzione di tutto il materiale di fabbricazione e delle sigarette ed altri prodotti del tabacco di contraffazione e di contrabbando sequestrati, possibilmente attraverso metodi rispettosi dell'ambiente, o la loro eliminazione conformemente alla legislazione interna;

d) adotta ed applica misure per sorvegliare, verificare e controllare il deposito e la distribuzione dei prodotti del tabacco conservati o che circolano in esenzione da dazi o da imposta nel quadro della sua giurisdizione; e

e) adotta le misure necessarie per permettere la confisca dei profitti derivati dal commercio illecito dei prodotti del tabacco.

 

5. Le informazioni raccolte in applicazione dei paragrafi 4.a) e 4.d) del presente articolo devono essere fornite secondo le esigenze, dalle Parti, sotto forma aggregata, nei loro rapporti periodici alla Conferenza delle Parti, conformemente all'articolo 21.

 

 

6. Le Parti incoraggiano, a seconda delle esigenze e conformemente alla loro legislazione interna, la cooperazione tra gli organismi nazionali, nonché fra le organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, relativamente alle inchieste, alle azioni giudiziarie e alle procedure, per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. Speciale attenzione è accordata alla cooperazione a livello regionale e sub-regionale per lottare contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco.

 

 

7. Ogni Parte si sforza di adottare ed applicare altre misure, compreso il rilascio di licenze, se del caso, per controllare o regolamentare la produzione e la distribuzione dei prodotti del tabacco per prevenire il commercio illecito.

 

(2) L'adozione di un primo protocollo sul commercio illecito dei prodotti del tabacco ha suscitato grandi dibattiti durante tutto il processo di pre-negoziato e di negoziato pol. Il negoziato di tale protocollo potrebbe essere avviato dall'organo intergovernativo di negoziazione immediatamente dopo l'adozione della convenzione quadro oppure, successivamente, dalla Conferenza delle Parti.

 

Articolo 16 Vendita ai minori e da parte dei minori

 

1. Ogni Parte adotta e applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci a livello governativo appropriato per vietare la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non hanno raggiunto l'età prevista nel diritto interno o fissata dalla legislazione nazionale, o l'età di diciotto anni. Tali misure possono comprendere:

 

 

a) l'esigenza per tutti i venditori di prodotti del tabacco di esporre in modo visibile e in evidenza nel loro punto di vendita un avviso di divieto della vendita di tabacco ai minori e, in caso di dubbio, di richiedere ad ogni acquirente di provare con mezzi appropriati che ha raggiunto l'età legale;

b) il divieto di vendere prodotti del tabacco rendendoli direttamente accessibili, per esempio sulle scaffalature dei negozi;

c) il divieto di fabbricazione e di vendita di dolciumi, merendine, giocattoli o altri oggetti aventi la forma di prodotti del tabacco attrattivi per i minori; e

d) misure adottate per assicurarsi che i distributori automatici di prodotti del tabacco posti sotto la sua giurisdizione non siano accessibili ai minori e non facciano promozione per la vendita di questi prodotti ai minori.

 

2. Ogni Parte vieta la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco al pubblico e soprattutto ai minori o incoraggia tale divieto.

 

 

3. Ogni Parte si sforza di vietare la vendita di sigarette sfuse o in piccoli pacchetti, il che facilita l'accesso di tali prodotti ai minori.

 

 

4. Le Parti riconoscono che, per accrescerne l'efficacia, le misure tendenti a vietare la vendita di prodotti del tabacco ai minori dovrebbero, a seconda dei casi, essere applicate congiuntamente alle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

 

5. All'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione, o in un qualsiasi momento successivo, una Parte può indicare, con dichiarazione scritta vincolante, che essa si impegna a vietare l'introduzione di distributori automatici di prodotti del tabacco nella sua giurisdizione o, se del caso, a bandire totalmente tali macchine. La dichiarazione fatta in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Depositario a tutte le Parti alla Convenzione.

 

 

6. Ogni Parte adotta misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci, comprese sanzioni contro venditori e distributori, per assicurare il rispetto degli obblighi enunciati nei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

 

 

7. Ogni Parte dovrebbe adottare e applicare, a seconda dei casi, misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci per vietare le vendite dei prodotti del tabacco da parte di persone che non hanno raggiunto l'età prevista dal diritto interno o fissata dalla legislazione nazionale, o l'età di diciotto anni.

 

Articolo 17 Sostegno ad attività di sostituzione economicamente valide

 

Le Parti si sforzano, cooperando fra di esse e con le organizzazioni intergovernative internazionali o regionali competenti, di promuovere, all'occorrenza, soluzioni di sostituzione economicamente valide per i coltivatori, i lavoratori e, a seconda dei casi, i venditori.

 

Parte V: Salvaguardia dell'ambiente

 

Articolo 18 Salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone

 

Adempiendo ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione, le Parti convengono di tenere debitamente conto per quel che riguarda la coltura del tabacco e della fabbricazione di prodotti del tabacco sui loro rispettivi territori, della salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone con riguardo all'ambiente.

 

Parte VI: Questioni legate alla responsabilità

 

Articolo 19 Responsabilità

 

1. Ai fini della lotta al tabagismo, le Parti prevedono di adottare delle misure legislative o di promuovere le leggi in vigore, se necessario, in materia di responsabilità penale e civile, compreso l'indennizzo, se del caso.

 

 

2. Le Parti cooperano per scambiarsi informazioni attraverso la Conferenza delle Parti conformemente all'articolo 21, comprese:

 

 

a) informazioni sugli effetti sulla salute del consumo di prodotti del tabacco e dell'esposizione al fumo di tabacco, conformemente all'articolo 20.3 a); e

b) informazioni sulla legislazione e sulla regolamentazione in vigore, nonché sulla giurisprudenza pertinente.

 

3. Le Parti, a seconda dei casi e di comune accordo, entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, dalle politiche, dalla prassi giuridica e dalle disposizioni convenzionali applicabili, si prestano reciproca assistenza giuridica per ogni procedura giudiziaria relativa alla responsabilità civile e penale, nel rispetto della presente Convenzione.

 

 

4. La Convenzione non sminuisce o non limita affatto i diritti d'accesso delle Parti ai tribunali di altre Parti quando esistono tali diritti.

 

 

5. La Conferenza delle Parti può prevedere, se possibile, in una fase iniziale, tenuto conto dei lavori in corso in seno alle istanze internazionali competenti, delle questioni legate alla responsabilità, compresi approcci internazionali appropriati di tali questioni e mezzi adeguati per aiutare le Parti, su loro richiesta, nelle loro attività legislative e di altro tipo, conformemente al presente articolo.

 

Parte VII: Cooperazione scientifica e tecnica e comunicazione di informazioni

 

Articolo 20 Ricerca, sorveglianza e scambio di informazioni

 

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e a promuovere la ricerca nazionale e a coordinare programmi di ricerca a livello regionale e internazionale nell'ambito della lotta al tabagismo. A tale scopo, ogni Parte si sforza:

 

 

a) di intraprendere, direttamente o attraverso le organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e altri organismi competenti, attività di ricerca e di valutazione scientifica, e di cooperarvi, sostenendo la ricerca sulle cause e sulle conseguenze del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo del tabacco, nonché la ricerca di colture di sostituzione; e

b) di promuovere e di rafforzare, con il sostegno delle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali ed altri organismi competenti, la formazione ed il sostegno di tutti quelli che partecipano ad attività di lotta al tabagismo, compresa la ricerca, l'attuazione e la valutazione.

 

2. Le Parti realizzano, a seconda dei casi, programmi di sorveglianza nazionale, regionale e mondiale sull'ampiezza, sulle tendenze, sulle cause e sulle conseguenze del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo di tabacco. A tale scopo, le Parti inseriscono i programmi di sorveglianza del tabagismo nei programmi di sorveglianza della salute a livello nazionale, regionale e mondiale affinché i dati siano comparabili e possano essere analizzati a livello regionale e internazionale, se del caso.

 

 

3. Le Parti riconoscono l'importanza dell'aiuto finanziario e tecnico delle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e di altri organismi. Ogni Parte si sforza:

 

 

a) di realizzare progressivamente un sistema nazionale di monitoraggio epidemiologico del consumo di tabacco e dei relativi indicatori sociali, economici e sanitari;

b) di cooperare con le organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e altri organismi competenti, compresi gli organismi governativi e non governativi, al monitoraggio regionale e mondiale del tabacco e allo scambio di informazioni sugli indicatori di cui al paragrafo 3.a) del presente articolo; e

c) di cooperare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità all'elaborazione di linee direttrici o di procedure generali per raccogliere, analizzare e diffondere i dati di monitoraggio con riguardo al tabacco.

 

4. Le Parti, conformemente alla loro legislazione interna incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche di pubblico dominio, nonché informazioni riguardanti le pratiche dell'industria del tabacco e la coltura del tabacco in rapporto alla presente Convenzione, tenendo conto dei bisogni speciali degli Stati Parte, Paesi in via di sviluppo e degli Stati Parte ad economia in transizione e adottando delle misure a tale riguardo. Ogni Parte si sforza:

 

 

a) di stabilire progressivamente e di mantenere una banca dati aggiornata riguardante le leggi ed i regolamenti sulla lotta al tabagismo e, se del caso, un insieme di informazioni sulla loro applicazione, nonché sulla giurisprudenza pertinente, e di cooperare alla realizzazione di programmi di lotta al tabagismo a livello regionale e mondiale;

b) di stabilire progressivamente e di mantenere una banca dati aggiornata riguardante i programmi di monitoraggio nazionali, conformemente al paragrafo 3.a) del presente articolo; e

c) di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti per avviare progressivamente e mantenere un sistema mondiale incaricato di raccogliere e di diffondere regolarmente informazioni sulla produzione di tabacco; sulla fabbricazione di prodotti del tabacco e sulle attività dell'industria del tabacco che hanno un impatto sulla Convenzione o sulle attività nazionali di lotta la tabagismo.

 

5. Le Parti dovranno cooperare, in seno alle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e alle istituzioni finanziarie e di sviluppo di cui sono membri, per promuovere ed incoraggiare la fornitura di risorse tecniche e finanziarie al Segretariato al fine di aiutare gli Stati Parte in via di sviluppo e gli Stati Parte ad economia in transizione a fare fronte ai propri obblighi in materia di ricerca, di monitoraggio e di scambio di informazioni.

 

Articolo 21 Notifica e scambio di informazioni

 

1. Ogni Parte sottopone alla Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato, dei rapporti periodici sull'attuazione della presente Convenzione, che dovranno includere:

 

 

a) informazioni sulle misure legislative, esecutive, amministrative od ogni altra misura adottata per l'attuazione della Convenzione;

b) informazioni, se del caso, sulle difficoltà od ostacoli che essa ha incontrato nell'attuazione della Convenzione, e sulle misure adottate per risolverli;

c) informazioni, se del caso, sull'aiuto finanziario e tecnico fornito o ricevuto per attività di lotta al tabagismo;

d) informazioni sul monitoraggio e la ricerca come specificato all'articolo 20; e

e) le informazioni contemplate agli articoli 6.3, 13.2, 13.3, 13.4d), 15.5 e 19.2.

 

2. La frequenza e la forma dei rapporti presentati dall'insieme delle Parti sono determinate dalla Conferenza delle Parti. Ogni Parte redige il suo rapporto iniziale entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per questa Parte.

 

 

3. La Conferenza delle Parti, conformemente agli articoli 22 e 26, esamina le disposizioni per aiutare gli Stati Parte in via di sviluppo e gli Stati Parte ad economia in transizione, che ne fanno richiesta, ad adempiere ai propri obblighi conformemente al presente articolo.

 

 

4. La notifica e lo scambio di informazioni in base alla Convenzione sono regolamentati dal diritto nazionale relativo alla riservatezza e alla vita privata. Le Parti proteggono, come convenuto fra di esse, ogni informazione riservata che viene scambiata.

 

Articolo 22 Cooperazione nei campi scientifico, tecnico e giuridico e fornitura di competenze connesse

 

1. Le Parti cooperano direttamente o attraverso organismi internazionali competenti per rafforzare la loro capacità di fare fronte agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione, tenendo conto dei bisogni degli Stati Parte in via di sviluppo e delle Parti ad economia in transizione. Questa cooperazione facilita, nelle condizioni convenute di comune accordo, il trasferimento di competenze tecniche, scientifiche e giuridiche e di tecnologia per stabilire e rafforzare le strategie, i piani ed i programmi nazionali di lotta al tabagismo tendenti in particolare a:

 

 

a) favorire la messa a punto, il trasferimento e l'acquisizione di tecnologie, conoscenze, competenze e capacità legate alla lotta al tabagismo;

b) fornire competenze tecniche, scientifiche e giuridiche o di altro tipo per stabilire e rafforzare le strategie, i piani ed i programmi nazionali di lotta al tabagismo destinati ad attuare la Convenzione, in particolare:

i) sostenendo, su richiesta, l'elaborazione di una base legislativa solida nonché di programmi tecnici tendenti in particolare a dissuadere le persone dal cominciare a fumare, ad incoraggiarli a smettere di fumare e a proteggerli contro l'esposizione al fumo del tabacco;

ii) aiutando, se del caso, i lavoratori del tabacco a trovare altri mezzi di sussistenza appropriati economicamente e giuridicamente validi, in modo economicamente e giuridicamente valido; e

iii) aiutando, se del caso, i coltivatori di tabacco a passare ad altre colture in modo economicamente valido;

c) a sostenere dei programmi di formazione o di sensibilizzazione ben concepiti, adattati al personale interessato, conformemente all'articolo 12;

d) a mettere a disposizione, all'occorrenza, tecniche, materiale, attrezzature e forniture, ed anche sostegno logistico necessari alle strategie, ai piani ed ai programmi per la lotta al tabagismo.

e) a definire i metodi di lotta al tabagismo, compreso quello per il trattamento completo contro l'assuefazione alla nicotina; e

f) a promuovere, se del caso, la ricerca tendente a rendere il costo della cura completa contro l'assuefazione alla nicotina più abbordabile.

 

2. La Conferenza delle Parti incoraggia e facilita il trasferimento di competenze tecniche, scientifiche e giuridiche e di tecnologia con il sostegno finanziario ottenuto secondo le modalità previste all'articolo 26.

 

Parte VIII: Disposizioni istituzionali e risorse finanziarie

 

Articolo 23 Conferenza delle Parti

 

1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza determinerà il luogo e la data delle future sessioni ordinarie nel corso della sua prima sessione.

 

 

2. Sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti possono avere luogo in qualsiasi altro momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o su richiesta scritta di una Parte, a condizione che entro sei mesi dalla data di comunicazione alle stesse da parte del Segretariato della Convenzione, tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

 

 

3. La Conferenza delle Parti adotterà il suo regolamento interno per consenso nella sua prima sessione.

 

 

4. La Conferenza delle Parti adotterà per consenso il proprio regolamento finanziario che sarà applicabile anche al finanziamento degli organi sussidiari che essa potrebbe istituire nonché delle disposizioni finanziarie che regolamenteranno il funzionamento del Segretariato. Nel corso di ogni sessione ordinaria, essa adotta un bilancio per l'esercizio finanziario che termina nella sua sessione ordinaria successiva.

 

 

5. La Conferenza delle Parti esamina regolarmente l'applicazione della Convenzione e adotta le decisioni necessarie per promuoverne l'efficace attuazione; essa può adottare protocolli, allegati ed emendamenti alla Convenzione, conformemente agli articoli 28, 29 e 33. A tale scopo, la Conferenza:

 

 

a) incoraggia e facilita lo scambio di informazioni, conformemente agli articoli 20 e 21;

b) incoraggia ed orienta l'elaborazione ed il miglioramento periodico di metodologie paragonabili per la ricerca e la raccolta di dati, oltre a quelli previsti all'articolo 20, riguardanti l'attuazione della Convenzione;

c) incoraggia, a seconda dei casi, l'elaborazione, l'applicazione e la valutazione di strategie, di piani e programmi, nonché di politiche, leggi ed altre misure;

d) esamina i rapporti sottoposti dalle Parti conformemente all'articolo 21 e adotta rapporti periodici sull'attuazione della Convenzione;

e) incoraggia e facilita la mobilitazione di risorse finanziarie per l'attuazione della Convenzione, conformemente all'articolo 26;

f) crea gli organi sussidiari necessari per raggiungere l'obiettivo della Convenzione;

g) richiede, a seconda dei bisogni, i servizi, la cooperazione e le informazioni fornite dalle organizzazioni ed organi competenti e pertinenti del sistema delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative regionali e organizzazioni ed organi non governativi al fine di rafforzare l'attuazione della Convenzione; e

h) studia altre azioni, all'occorrenza, per raggiungere l'obiettivo della Convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima.

 

6. La Conferenza delle Parti fissa i criteri di partecipazione degli osservatori ai suoi dibattiti.

 

Articolo 24 Segretariato

 

1. La Conferenza delle Parti designerà un Segretariato permanente e organizzerà il suo funzionamento. La Conferenza delle Parti si sforzerà di espletare questo compito nella sua prima sessione.

 

 

2. Fino al momento in cui sarà designato e stabilito un Segretariato permanente, le funzioni di segretariato della presente Convenzione saranno assicurate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

 

3. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

 

 

a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e di ogni organo sussidiario e fornire loro i servizi necessari;

b) trasmettere i rapporti che esso riceve conformemente alla Convenzione;

c) aiutare le Parti che ne fanno richiesta ed in particolare i Paesi in via di sviluppo e le Parti ad economia in transizione; a compilare e a comunicare le informazioni richieste conformemente alle disposizioni della Convenzione;

d) stabilire rapporti sulle sue attività in virtù della Convenzione sotto l'autorità della Conferenza delle Parti e sottoporli alla Conferenza delle Parti;

e) assicurare, sotto l'autorità della Conferenza delle Parti, il coordinamento necessario con le organizzazioni intergovernative internazionali e regionali ed altri organismi competenti;

f) adottare, sotto l'autorità della Conferenza delle Parti, le disposizioni amministrative o contrattuali necessarie al buon espletamento delle sue funzioni; e

g) adempiere alle altre funzioni di Segretariato precisate dalla Convenzione e da uno qualsiasi dei suoi protocolli, nonché alle altre funzioni che potranno essergli assegnate dalla Conferenza delle Parti.

 

Articolo 25 Relazioni tra la Conferenza delle Parti e le organizzazioni intergovernative

 

Al fine di assicurare la cooperazione tecnica e finanziaria richiesta per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti può sollecitare la cooperazione delle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali competenti, comprese le istituzioni finanziarie e di sviluppo.

 

Articolo 26 Risorse finanziarie

 

1. Le Parti riconoscono l'importante ruolo che hanno le risorse finanziarie per il raggiungimento dell'obiettivo della presente Convenzione.

 

 

2. Ogni Parte fornisce un sostegno finanziario in favore delle attività nazionali tendenti a raggiungere l'obiettivo della Convenzione, conformemente ai piani, priorità e programmi nazionali.

 

 

3. Le Parti incoraggiano, se del caso, l'utilizzo delle vie bilaterali, regionali, sub-regionali ed altre vie multilaterali per fornire fondi destinati all'elaborazione e al rafforzamento dei programmi completi e multisettoriali di lotta al tabagismo degli Stati Parte in via di sviluppo e degli Stati Parte ad economia in transizione. Soluzioni di ricambio economicamente valide alla produzione del tabacco, ed in particolare la diversificazione delle colture, devono essere previste e sostenute nel quadro di strategie di sviluppo durevole elaborate a livello nazionale.

 

 

4. Le Parti rappresentate nelle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali competenti e le istituzioni finanziarie e di sviluppo incoraggiano tali entità a fornire un'assistenza finanziaria agli Stati Parte in via di sviluppo e agli Stati Parte ad economia in transizione, al fine di aiutarli a far fronte ai loro obblighi in virtù della Convenzione, senza limitazione al diritto di partecipazione in seno a tali organizzazioni.

 

 

5. Le Parti convengono che:

 

 

a) per permettere alle Parti di fare fronte ai loro obblighi in virtù della Convenzione, tutte le risorse potenziali ed esistenti pertinenti, siano esse finanziarie, tecniche o di altro tipo, sia pubbliche che private, che sono disponibili per le attività di lotta al tabagismo, devono essere mobilitate ed utilizzate in favore di tutte le Parti, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi ad economia in transizione;

b) Il Segretariato consiglia gli Stati Parte in via di sviluppo e gli Stati Parte ad economia in transizione, su loro richiesta, sulle fonti di finanziamento esistenti, al fine di aiutarli a compiere i loro obblighi in virtù della Convenzione;

c) in base ad uno studio effettuato dal Segretariato e ad altre informazioni pertinenti, la Conferenza delle Parti esamina nella sua prima sessione le fonti ed i meccanismi d'assistenza esistenti e potenziali, e determina in quale misure esse sono adeguate;

d) la Conferenza delle Parti tiene conto dei risultati di questo esame per determinare se occorre rafforzare i meccanismi esistenti o creare un fondo mondiale di contributi volontari od ogni altro meccanismo di finanziamento appropriato per canalizzare risorse supplementari, se necessario, verso gli Stati Parte in via di sviluppo e gli Stati Parte ad economia in transizione ed aiutarli così a realizzare gli obiettivi della Convenzione.

 

Parte IX: Composizione delle controversie

 

Articolo 27 Composizione delle controversie

 

1. Se nasce una controversia fra due o più Parti a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercano di dirimerla per le vie diplomatiche, con il negoziato, o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, ricorrendo anche ai buoni uffici o alla mediazione di un terzo o alla conciliazione. In caso di fallimento, le Parti in causa sono tenute a continuare i loro sforzi per raggiungere una soluzione.

 

 

2 Quando ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la Convenzione o vi aderisce, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto al Depositario che accetta come vincolante il fatto di sottoporre una controversia che non sia risolta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ad un arbitrato ad hoc, conformemente alle procedure adottate per consenso da parte della Conferenza delle Parti.

 

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti di qualsiasi protocollo tra le Parti al suddetto protocollo, salvo se disposto diversamente nel suddetto protocollo.

 

Parte X: Elaborazione ulteriore della presente Convenzione

 

Articolo 28 Emendamenti alla presente Convenzione

 

1. Ogni Parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione. Tali emendamenti vengono esaminati dalla Conferenza delle Parti.

 

 

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati dalla Conferenza delle Parti. Il testo di ogni emendamento proposto alla Convenzione viene comunicato dal Segretariato alle Parti sei mesi prima della sessione nel corso della quale viene proposto per essere adottato. Il Segretariato comunica altresì gli emendamenti proposti ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.

 

 

3. Le Parti non lesinano sugli sforzi per raggiungere un accordo per consenso riguardo ad ogni emendamento proposto alla Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono stati esauriti e se nessun accordo è stato raggiunto, l'emendamento viene adottato, in ultima istanza, con un voto a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla sessione. Ai fini del presente articolo, si intende per Parti presenti e votanti le Parti presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario. Ogni emendamento adottato viene comunicato dal Segretariato al Depositario che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione.

 

 

4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore tra le Parti che lo hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione, da parte del Depositario degli strumenti d'accettazione depositati da almeno i due terzi delle Parti alla Convenzione.

 

 

5. L'emendamento entra in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte della suddetta Parte, presso il Depositario, del suo strumento di accettazione dell'emendamento.

 

Articolo 29 Adozione ed emendamenti degli allegati alla presente Convenzione

 

1. Gli allegati alla presente Convenzione e gli emendamenti relativi sono proposti, adottati e entrano in vigore secondo la procedura descritta nell'articolo 28.

 

 

2. Gli allegati alla Convenzione fanno parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione è anche un riferimento ai suddetti allegati.

 

 

3. Gli allegati conterranno solo degli elenchi, dei moduli e diversi altri elementi di descrizione relativi alle questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

 

Parte XI: Disposizioni finali

 

Articolo 30 Riserve

 

Nessuna riserva potrà essere fatta alla presente Convenzione.

 

Articolo 31 Denuncia

 

1. In qualsiasi momento successivo ad un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, la suddetta Parte può denunciare la Convenzione con notifica scritta al Depositario.

 

 

2. La denuncia prenderà corso dopo un periodo di un anno a partire dalla data nella quale il Depositario ne avrà ricevuto notifica, o in una qualsiasi data ulteriore eventualmente specificata nella notifica.

 

 

3. Si ritiene che ogni Parte che avrà denunciato la Convenzione, avrà denunciato anche ogni protocollo a cui essa è Parte.

 

Articolo 32 Diritto di voto

 

1. Ogni Parte alla presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

 

 

2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto nei campi di loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte alla Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno qualsiasi dei loro Stati membri esercita il suo e inversamente.

 

Articolo 33 Protocolli

 

1. Ogni Parte può proporre dei protocolli. Tali proposte sono esaminate dalla Conferenza delle Parti.

 

 

2. La Conferenza delle Parti può adottare dei protocolli alla presente Convenzione. Viene tutto messo in opera affinché tali protocolli siano adottati per consenso. Se tutti gli sforzi per raggiungere un consenso sono stati esauriti e che nessun accordo è intervenuto, il protocollo viene adottato, in ultima istanza, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti alla sessione. Ai fini del presente articolo, si intende per Parti presenti e votanti le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario al protocollo.

 

 

3. Il testo di ogni protocollo proposto viene comunicato dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della sessione in cui viene proposto per essere adottato.

 

 

4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un protocollo.

 

 

5. I protocolli alla convenzione sono vincolanti solo per le Parti ai protocolli in questione. Solo le Parti ad un protocollo possono adottare decisioni su questioni che interessano esclusivamente il suddetto protocollo.

 

 

6. Le condizioni di entrata in vigore di ogni protocollo sono regolamentate dal suddetto strumento.

 

Articolo 34 Firma

 

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e degli Stati che non sono membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché delle organizzazioni di integrazione economica regionale, presso la Sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra dal 16 giugno 2003 al 22 giugno 2003, in seguito presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

 

Articolo 35 Ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione

 

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati e alla conferma formale o all'adesione delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Sarà aperta all'adesione all'indomani del giorno in cui essa cesserà di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica: accettazione, approvazione, conferma formale o di adesione saranno depositati presso il Depositario.

 

 

2. Ogni organizzazione di integrazione economica regionale che diventa Parte alla Convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parte alla Convenzione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quel che riguarda il compimento dei loro obblighi in virtù della Convenzione. In tal caso, l'organizzazione ed i suoi Stati membri non sono abilitati ad esercitare simultaneamente i loro diritti conformemente alla Convenzione.

 

 

3. Le organizzazioni di integrazione economica regionale nei loro strumenti di conferma formale, o nei loro strumenti di adesione, indicano l'estensione delle loro competenze nei campi regolamentati dalla Convenzione. Tali organizzazioni notificano altresì ogni modifica importante dell'estensione delle loro competenze al Depositario che ne informa a sua volta le Parti.

 

Articolo 36 Entrata in vigore

 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione presso il Depositario.

 

 

2. Nei confronti di ogni Stato che ratifica, accetta o approva la Convenzione, o vi aderisce, previo adempimento delle condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo riguardo all'entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte del suddetto Stato, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

 

3. Nei confronti di ciascuna delle organizzazioni di integrazione economica regionale che deposita uno strumento di conferma formale o uno strumento di adesione previo adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quel che riguarda l'entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, da parte della suddetta organizzazione, del suo strumento di conferma formale o di adesione.

 

 

4. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione di integrazione economica regionale deve essere considerato come aggiuntivo rispetto agli strumenti già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

Articolo 37 Depositario

 

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione e degli emendamenti relativi e dei protocolli ed allegati adottati conformemente agli articoli 28, 29 e 33.

 

Articolo 38 Testi facenti fede

 

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A GINEVRA il 21 maggio duemilatre.


[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 30 settembre 2008 (Comunicato pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2008, n. 256).