§ 94.1.949 - D.L. 24 giugno 1994, n. 408.
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/06/1994
Numero:408


Sommario
Art. 1.  Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 2.  Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 3.  Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.
Art. 4.  Adempimenti preliminari.
Art. 5.  Operazioni di voto.
Art. 6.  Operazioni di scrutinio.
Art. 7.  Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero.
Art. 8.  Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Art. 9.  Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 94.1.949 - D.L. 24 giugno 1994, n. 408. [1]

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

(G.U. 27 giugno 1994, n. 148).

 

Art. 1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.

     1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

 

     Art. 2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

     1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

     2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

     b) la cittadinanza;

     c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

     d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine [2];

     e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo [3].

     3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

     a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

     b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

     c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

     4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

     5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

     6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

     a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia [4];

     b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

     c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione;

     c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale [5].

     7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione [6].

     8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

     9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale [7].

     9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile [8].

     9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri [9].

 

     Art. 3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.

     1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

     2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

     3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

     4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

     5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

     6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

     7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

 

     Art. 4. Adempimenti preliminari.

     1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

     3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

     4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

     5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 5.000 e non inferiore a 200 [10].

     6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

     7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

     8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

     9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

 

     Art. 5. Operazioni di voto.

     1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

     2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

     3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

     4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

     5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

     6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

     7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

     8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

     9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

     10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

     11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

     12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

     13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

     14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

 

     Art. 6. Operazioni di scrutinio.

     1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

     2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

     3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

     4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

     5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

     6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

     7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

     8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

 

     Art. 7. Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero.

     1. [11].

     2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

 

     Art. 8. Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

     1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) [12];

     b) [13];

     c) l'art. 26 è abrogato;

     d) l'art. 28 è abrogato;

     e) i primi sei commi dell'art. 30 sono abrogati;

     f) l'art. 36 è abrogato;

     g) l'art. 37 è abrogato.

 

     Art. 9. Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

     1. E' approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette.

     1 bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996 [14].

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 agosto 1994, n. 483 (G.U. 6 agosto 1994, n. 183).

[2] Lettera così modificata dall'art. 15 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[3] Lettera così modificata dall'art. 15 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[7] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi 9, 9 bis e 9 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[8] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi 9, 9 bis e 9 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[9] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi 9, 9 bis e 9 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 782, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[11] Sostituisce l'art. 53 della L. 24 gennaio 1979, n. 18.

[12] Aggiunge un comma all'art. 3 della L. 24 gennaio 1979, n. 18.

[13] Sostituisce il secondo comma, art. 4, della L. 24 gennaio 1979, n. 18.