§ 93.11.133 - D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273.
Regolamento recante la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:29/12/2007
Numero:273


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione e definizioni
Art. 2.  Entità e modalità di erogazione dei contributi
Art. 3.  Finanziamenti
Art. 4.  Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze
Art. 5.  Clausola sospensiva
Art. 6.  Oneri a carico dello Stato


§ 93.11.133 - D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273.

Regolamento recante la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 12 febbraio 2008, n. 36)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

     Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare l'articolo 87;

     Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.

     2. Ai fini del presente regolamento:

     a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

     b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;

     c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» più elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.

 

     Art. 2. Entità e modalità di erogazione dei contributi

     1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, è destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.

     2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito è fissato in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.

     3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo del contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile resta fissato al 50 per cento dei costi ammissibili, e cioè in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013.

     4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, nonchè l'eventuale rimodulazione dell'entità del contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.

 

     Art. 3. Finanziamenti

     1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono concesse mediante contributi a fondo perduto.

 

     Art. 4. Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze

     1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle relative a:

     a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

     2. Con lo stesso decreto, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.

 

     Art. 5. Clausola sospensiva

     1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 6. Oneri a carico dello Stato

     1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.