§ 93.11.20 - Legge 22 agosto 1985, n. 450.
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:22/08/1985
Numero:450


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per [...]


§ 93.11.20 - Legge 22 agosto 1985, n. 450.

Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

(G.U. 28 agosto 1985, n. 202)

 

     Art. 1. [1]

     1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 (b), o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative. [2]

     2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

     3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano.

     4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.

 

          Art. 2.

     L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82 ed abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 1991, n. 420, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non eccettuava dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave e aveva dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento.