§67.1.1a - Legge 16 aprile 1954, n. 202.
Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:16/04/1954
Numero:202


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il testo dell'art. 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il testo dell'art. 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il testo dell'art. 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 11.      Il testo dell'art. 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il testo dell'art. 999 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 13.  (Entrata in vigore della legge).


§67.1.1a - Legge 16 aprile 1954, n. 202.

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile.

(G.U. 21 maggio 1954, n. 116).

 

 

     Art. 1.

     Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 412 (Responsabilità del vettore pel bagaglio). - "Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

     La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

     Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore".

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

     Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

     Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".

 

          Art. 4.

     Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.

     Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione".

 

          Art. 5.

     Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 944 (Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati). - "Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sè, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

     Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero".

 

          Art. 6.

     Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 952 (Limite del risarcimento). - Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogrammo di merce caricata, o alla maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

     Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".

 

          Art. 7.

     Il testo dell'art. 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 967 (Limite del risarcimento complessivo). - "Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

     Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatrè milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire".

 

          Art. 8.

     Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 968 (Concorso dei creditori). - "I creditori per danno derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

     Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose".

 

          Art. 9.

     Il testo dell'art. 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 975 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento complessivo dovuto all'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

     Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatrè milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire".

 

          Art. 10.

     Il testo dell'art. 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 976 (Concorso dei creditori). - "Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona".

 

          Art. 11.

     Il testo dell'art. 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 998 (Indennità di assicurazione). - "L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.

     Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato".

 

          Art. 12.

     Il testo dell'art. 999 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 999 (Indennità e compensi di assistenza). - "Oltre al limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire.

     L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile".

 

          Art. 13. (Entrata in vigore della legge).

     La presente legge entrerà in vigore nel novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.