§ 93.6.2 - L. 29 novembre 1990, n. 380.
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.6 intermodalità
Data:29/11/1990
Numero:380


Sommario
Art. 1.      1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto è dichiarata di preminente interesse nazionale
Art. 2.      1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi [...]
Art. 4.      1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla società «Idrovie S.p.a.» o ad altra società a prevalente [...]
Art. 5.      1. Il concessionario può contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e società di previdenza e di [...]
Art. 6.      1. In via transitoria, per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, nel quadro del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 [...]


§ 93.6.2 - L. 29 novembre 1990, n. 380.

Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

(G.U. 18 dicembre 1990, n. 294).

 

Art. 1.

     1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto è dichiarata di preminente interesse nazionale.

     2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano- veneto provvede il Ministero dei trasporti.

 

     Art. 2.

     1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) o, nelle more della sua costituzione, il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, e prorogato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sentita l'Unione di navigazione interna italiana (UNII) e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisce il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto, nonché il relativo piano pluriennale di attuazione. Qualora entro novanta giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni, il Ministro dei trasporti provvede, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.

     2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano- veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.

 

     Art. 3.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.

     2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

     4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

     5. Tutte le opere da eseguire in conformità dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonché la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'articolo 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione.

 

     Art. 4.

     1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla società «Idrovie S.p.a.» o ad altra società a prevalente capitale pubblico.

     2. Le regioni di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della società concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale.

     3. La concessione è accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresì, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano funzionale.

     4. La concessione è accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.

 

     Art. 5.

     1. Il concessionario può contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e società di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

 

     Art. 6.

     1. In via transitoria, per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, nel quadro del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per opere di sistemazione e ricalibratura dell'alveo del fiume Po al fine di assicurare la navigazione, per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, dell'idrovia Padova-Venezia e dell'idrovia ferrarese e per lavori di straordinaria manutenzione dell'idrovia litoranea veneta, nonché per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali di porti interni, tenuto conto delle intese intervenute tra le regioni interessate. La spesa predetta comprende gli oneri per eventuali studi ed indagini preliminari per l'intero sistema idroviario, nonché per le progettazioni.

     2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le regioni di cui all'articolo 2, dispone l'assegnazione degli stanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 al Ministero dei lavori pubblici pere relative al Po e alle regioni per le altre opere.

     3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1990 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto».