§ 93.4.239 - D.Lgs. 24 maggio 2001, n. 299.
Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:24/05/2001
Numero:299


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Specifiche tecniche di interoperabilità.
Art. 4.  Casi di deroga dall'applicazione delle STI.
Art. 5.  Componenti d'interoperabilità.
Art. 6.  Sottosistemi.
Art. 7.  Organismi notificati.
Art. 8.  Rinnovo.
Art. 9.  Attività di vigilanza.
Art. 10.  Sospensione e revoca.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 13.  Norma di salvaguardia.


§ 93.4.239 - D.Lgs. 24 maggio 2001, n. 299. [1]

Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(G.U. 21 luglio 2001, n. 168).

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

     1. Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, come definito nell'allegato I.

     2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano il progetto, la costruzione, l'adeguamento, la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile che concorrono al funzionamento del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità.

     3. Le medesime condizioni riguardano altresì, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilità, le interfacce e le procedure, nonché la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità necessari per realizzare l'interoperabilità.

     4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

     b) Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture;

     c) Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni ad alta velocità fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

     d) Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso, ai sensi dell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III;

     e) Componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

     f) Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilità;

     g) Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite dall'articolo 1, punti da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE;

     h) Specifiche tecniche di interoperabilità, in appresso denominate "STI": le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale;

     i) Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla Commissione di elaborare le STI;

     j) Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;

     k) Sistema ferroviario nazionale ad alta velocità: la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocità costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocità. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocità coincide con il sistema ferroviario ad alta capacità;

     l) Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000;

     m) Amministrazione competente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     n) Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del presente decreto, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.

 

     Art. 3. Specifiche tecniche di interoperabilità.

     1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II.

     2. Per ogni sottosistema è applicata la relativa STI qualora emessa.

     3. La conformità di ogni sottosistema alla relativa STI è costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.

 

     Art. 4. Casi di deroga dall'applicazione delle STI.

     1. L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli standard di sicurezza, può comunicare alla commissione l'intenzione di deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere:

     a) per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità che è in una fase avanzata di sviluppo alla data di pubblicazione delle STI;

     b) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità, quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari di tale linea hanno valori diversi da quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria europea e quando tale linea non costituisce una connessione diretta con la rete ad alta velocità di un altro Stato membro, che fa parte della rete transeuropea ad alta velocità;

     c) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità, quando l'applicazione delle STI compromette l'efficacia economica del progetto.

     2. La proposta è corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o economico che giustificano la deroga richiesta, nonché le disposizioni da adottare nella realizzazione del progetto per agevolare l'interoperabilità e le misure transitorie atte a garantire una compatibilità di gestione.

     3. L'amministrazione competente, previa valutazione della proposta del gestore dell'infrastruttura, la trasmette alla commissione, allegando il fascicolo e la documentazione prodotta dallo stesso Gestore.

     4. L'amministrazione competente comunica agli interessati le deroghe autorizzate dalla Commissione.

 

     Art. 5. Componenti d'interoperabilità.

     1. Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema nazionale ferroviario ad alta velocità sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilità aventi i requisiti di cui all'allegato III.

     2. La conformità dei componenti d'interoperabilità di cui all'allegato IV ai requisiti previsti dall'allegato III deve essere attestata dalla dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego.

     3. La conformità di un componente d'interoperabilità ai requisiti di cui all'allegato III applicabili è stabilita con riferimento alle pertinenti specifiche europee.

     4. In mancanza di specifiche europee, l'Amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme e le specifiche tecniche vigenti applicate per soddisfare i requisiti essenziali.

     5. Il fabbricante o il suo mandatario redige la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità secondo le disposizioni di cui all'allegato IV.

     6. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 5, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego è effettuata da un organismo notificato.

     7. Se i componenti d'interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego indica che i componenti d'interoperabilità rispondono anche ai requisiti ivi previsti.

     8. Gli obblighi di cui ai commi 5 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, sono a carico di chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilità o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio.

     9. I componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.

     10. Non è consentita l'immissione nel mercato dei componenti di interoperabilità privi di idonea dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, né la loro utilizzazione in modo difforme dalla loro destinazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

     11. L'amministrazione competente svolge l'attività di vigilanza rivolta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 8.

     12. Se, nel corso dell'attività di vigilanza, viene rilevato che un componente di interoperabilità, pur munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione competente, anche su segnalazione del Gestore dell'infrastruttura, adotta tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, dandone notizia al gestore dell'infrastruttura. Quando il Gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui è inserito.

     13. I provvedimenti di cui al comma 12 sono opportunamente motivati e comunicati ai fabbricanti o ai loro mandatari stabiliti nella Comunità, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.

     14. L'amministrazione competente informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformità che rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una non corretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, oppure da una carenza delle specifiche europee.

     15. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'Amministrazione competente richiede alla Commissione il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica.

     16. L'organismo notificato che effettua una valutazione di conformità positiva per un componente di interoperabilità, risultato non conforme all'atto dei successivi accertamenti svolti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione competente,  è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

     17. Il soggetto che ha rilasciato una dichiarazione CE di conformità per un componente di interoperabilità risultato non conforme agli accertamenti comunque disposti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione componente, è tenuto a ripristinare la conformità del componente. Nel caso non sia possibile ripristinare la conformità, o il soggetto interessato non vi provveda, la medesima amministrazione o il gestore dell'infrastruttura adottano le misure opportune per evitare l'utilizzazione del componente.

 

     Art. 6. Sottosistemi.

     1. Per la realizzazione del sistema nazionale ferroviario ad alta velocità il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente dei sottosistemi strutturali che soddisfano i requisiti essenziali previsti dall'allegato III al presente decreto.

     2. Sono considerati interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario ad alta velocità, muniti della dichiarazione di verifica CE.

     3. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario ad alta velocità, è effettuata con riferimento alle STI, qualora esistenti.

     4. In mancanza di STI, l'amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla commissione le norme vigenti e le specifiche tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali.

     5. E' fatto obbligo agli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocità di inserire nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate.

     6. Sono competenti a istruire la procedura di verifica CE ai fini della relativa dichiarazione di cui al precedente comma gli organismi di cui all'articolo 7.

     7. Le dichiarazioni di verifica CE di ogni sottosistema strutturale sono emesse dagli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocità.

     8. La dichiarazione di verifica CE dell'interoperabilità è allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica.

     9. L'ente aggiudicatore che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'Allegato VI al presente decreto. Tale documentazione contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, ai piani di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.

     10. Ai fini della procedura di verifica CE l'organismo notificato, su incarico dell'ente aggiudicatore, inizia la propria attività nella fase di progettazione e la prosegue per tutto il periodo della costruzione e fino alla fase di certificazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema.

     11. L'amministrazione competente, in caso di segnalazione da parte degli enti aggiudicatori che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva.

     12. Se il gestore dell'infrastruttura constata che un sottosistema non soddisfa interamente le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 10 e seguenti, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore.

     13. Nell'ipotesi che siano richieste le verifiche supplementari di cui al comma 12, ne viene data immediata comunicazione alla commissione.

     14. Se, nel corso dell'attività di vigilanza, viene rilevato che un sottosistema di interoperabilità, munito della dichiarazione di verifica CE, immesso nel mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, con spese a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari stabiliti nella Comunità. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'Amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema.

 

     Art. 7. Organismi notificati.

     1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII del presente decreto e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneità e rispondenza ai requisiti anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilità dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante.

     2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica è presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente che può richiedere per una sola volta la documentazione integrativa necessaria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

     3. Ai fini del riconoscimento dell'Organismo notificato, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica è preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme è disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi.

     4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonché l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformità alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.

     5. I laboratori dei quali l'Organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformità alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.

     6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tal caso l'Organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

     7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'Organismo in conformità alle norme applicabili della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attività di certificazione e ispezione.

     8. L'esito della verifica è motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

     9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri l'organismo abilitato, indicandone le attività e i settori di interoperabilità di competenza.

 

     Art. 8. Rinnovo.

     1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed è rinnovato a richiesta dell'organismo interessato.

     2. Ai fini del rinnovo, l'organismo deve presentare

all'amministrazione competente, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformità all'articolo 7.

     3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego in caso di esito negativo.

 

     Art. 9. Attività di vigilanza.

     1. L'amministrazione competente vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti gestori dei sottosistemi o utilizzatori dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

     2. L'Amministrazione competente dispone, con periodicità almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi riconosciuti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

 

     Art. 10. Sospensione e revoca.

     1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'Organismo nell'attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero qualora dall'attività di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

     3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'Organismo non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

     4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

     5. Nel caso in cui l'Organismo, del quale è accertato il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla commissione costituito dai rappresentanti degli Stati membri.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Le spese relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento degli organismi, di cui all'articolo 7, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonché alle attività di vigilanza sugli organismi medesimi, di cui all'articolo 9, sono a carico degli organismi, non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

     2. Con uno o più decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni tre anni, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.

     1. In sede di prima attuazione del presente decreto e al fine di favorire il completamento del processo di liberalizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e all'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la conseguente possibilità per una pluralità di soggetti di dotarsi dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dagli allegati in esso richiamati, in attesa della riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di garantire la sicurezza ferroviaria, le funzioni di organismo notificato possono essere svolte da organismi tecnici che risultino dotati di comprovata e qualificata esperienza, idonee competenze e adeguata organizzazione in materia ferroviaria, ovvero che abbiano esercitato le funzioni e i poteri pubblicistici già attribuiti da norme di legge o di regolamento nella medesima materia, e che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla prescritta terzietà e imparzialità delle funzioni esercitate, anche mediante la costituzione di apposita società partecipata da istituti universitari pubblici, specializzati in materia, e aperta alla partecipazione di altri soggetti, purché questi ultimi risultino in posizione minoritaria.

     2. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformità alle specifiche tecniche e di idoneità all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformità alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale o da apposita società da esso partecipata, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3.

     3. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, è responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonché dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete altresì di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario italiano ad alta velocità, predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso può anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema.

     4. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, è svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia.

     5. In relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio 26 giugno 1969 e in conformità all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina delle modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 2000 e la disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche per gli anni 1999 e 2000, secondo la quantificazione di lire 6.052.3 miliardi e di lire 5.575,1 miliardi, rispettivamente, per i servizi previsti dal contratto di servizio e dal contratto di programma relativi ai medesimi anni.

     6. All'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole "Ferrovie dello Stato S.p.a." sono inserite le seguenti: "ovvero alle società derivanti dalla sua scissione".

 

     Art. 13. Norma di salvaguardia.

     1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

 

 

ALLEGATO I (previsto dall'art. 1, comma 1)

IL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA'

 

     1. Le infrastrutture.

     a) Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nell'ambito degli orientamenti di cui all'art. 129 C del trattato:

     che sono specialmente costruite per essere percorse ad alta velocità;

     che sono specialmente adattate per essere percorse ad alta velocità.

     Esse possono comprendere linee di collegamento e di raccordo. in particolare giunzioni di linee nuove o modificate per l'alta velocità con le stazioni del centro delle città, per le quali le velocità devono tener conto delle condizioni locali.

     b) Le linee ad alta velocità comprendono:

     le linee specialmente costruite per l'alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiore a 250 km/h;

     le linee specialmente adattate per l'alta velocità attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;

     le linee specialmente adattate per l'alta velocità aventi carattere specifico a motivo di vincoli topografici, di rilievo e di ambiente urbano la cui velocità deve essere adeguata caso per caso.

     2. Materiale rotabile.

     I treni ad alta velocità di tecnologia avanzata devono essere progettati per garantire una circolazione sicura e senza soluzione di continuità:

     ad una velocità di almeno 250 km/h sulle linee specialmente costruite per l'alta velocità pur permettendo, in appropriate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h;

     ad una velocità dell'ordine di 200 km/h sulle linee esistenti specialmente adattate;

     alla velocità massima possibile sulle altre linee.

     3. Coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile I servizi di treni ad alta velocità presuppongono l'esistenza di una perfetta coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile. Da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo.

 

 

ALLEGATO II (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)

SOTTOSISTEMI

 

     1. Il sistema ferroviario ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

     1.1 settori di natura strutturale:

     infrastrutture

     energia

     controllo comando e segnalamento

     materiale rotabile;

     1.2 settori di natura essenzialmente funzionale:

     manutenzione

     ambiente

     esercizio

     utenti

     2. Per ciascuno dei sottosistemi, l'elenco degli aspetti connessi all'interoperabilità è individuato dall'organismo comune rappresentativo nell'ambito dell'elaborazione delle STI.

     3. Sono considerati parametri di base per la realizzazione dell'interoperabilità i seguenti elementi:

 

PARAMETRI DI BASE

Sagoma minima delle infrastrutture

Raggi minimi di curvature

Scartamento delle rotaie

Sforzi massimi sul binario

Lunghezza minima dei marciapiedi

Altezza dei marciapiedi

Tensione di alimentazione

Geometria delle linee elettriche di trazione

Caratteristiche dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System) Carico sull'asse

Lunghezza massima dei treni

Sagoma del materiale rotabile

Caratteristiche minime di frenatura

Caratteristiche elettriche limite del materiale rotabile

Caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile

Caratteristiche della gestione legate alla sicurezza dei treni Caratteristiche limite legate al rumore esterno

Caratteristiche limite legate alle vibrazioni esterne

Caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche esterne Caratteristiche limite legate al rumore interno

Caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata Caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili

 

 

ALLEGATO III (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)

REQUISITI ESSENZIALI

1. Requisiti di portata generale

1.1 Sicurezza

1.1.1 La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2 I parametri legati al contatto ruota - rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.

1.1.3 I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.

1.1.4 La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.

1.1.5 I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate. 1.2 Affidabilità e disponibilità

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3 Salute

1.3.1 I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.

1.3.2 La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4 Tutela dell'ambiente

1.4.1 Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alla gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta  velocità devono essere valutate e considerate al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

1.4.2 I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.

1.4.3 Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche a private con cui rischiano di interferire.

1.5 Compatibilità tecnica

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.

2. Requisiti particolari di ogni sottosistema

2.1 Infrastrutture

2.1.1 Sicurezza

Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocità.

Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocità.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi ecc.). Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.

2.2 Energia

2.2.1.Sicurezza

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ad alta velocità né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

2.2.2 Tutela dell'ambiente

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

2.2.3 Compatibilità tecnica

I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono:

permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate; essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni. 2.3 Controllo - comando e segnalamento

2.3.1 Sicurezza

Gli impianti e le operazioni di controllo - comando e segnalamento utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete.

2.3.2 Compatibilità tecnica

Ogni nuova infrastruttura ad alta velocità e qualsiasi nuovo materiale rotabile ad alta velocità, costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.

Le apparecchiature di controllo - comando e segnalamento installate nei posti di condotta dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

2.4 Materiale rotabile

2.4.1 Sicurezza

Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti fra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso di collisione o deragliamento.

Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo - comando e segnalamento. Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.

Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.

Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione. I treni devono rispettare adeguati limiti di emissione sonora. Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.

E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.

I treni devono essere attrezzati di un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2 Affidabilità e disponibilità

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura nonché di controllo - comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le

apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3 Compatibilità tecnica

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo - comando e segnalamento. Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista.

2.5 Manutenzione

2.5.1 Salute

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare pregiudizio alla salute delle persone.

2.5.2 Tutela dell'ambiente

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3 Compatibilità tecnica

Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocità devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati.

2.6 Ambiente

2.6.1 Salute

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità deve rispettate i livelli regolamentari in materia di inquinamento sonoro. 2.6.2 Tutela dell'ambiente

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità non deve provocare nel terreno un livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attività e l'ambiente attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

2.7 Esercizio

2.7.1 Sicurezza

L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.7.2 Affidabilità e disponibilità

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.

2.7.3 Compatibilità tecnica

L'uniformazione del le norme di esercizio delle reti nonché delle qualifiche dei macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

 

 

ALLEGATO IV (previsto dall'art. 5, comma 2)

COMPONENTI DI INTEROPERABILITA'

Dichiarazione "CE": di conformità, di idoneità all'impiego

1. Componenti di interoperabilità.

La dichiarazione "CE" si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Tali componenti di interoperabilità possono essere: 1.1. Componenti comuni

Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche

Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3 Componenti specifici

Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. Campo di applicazione

La dichiarazione "CE" concerne:

la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare;

la valutazione, ovvero l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione effettuate dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalità indicate nelle STI.

3. Contenuto della dichiarazione "CE"

La dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:

riferimenti della direttiva;

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore; descrizione del componente d'interoperabilità (marchio, tipo, ecc.); indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'impiego (art. 13 della direttiva);

ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego;

nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato;

se del caso, il riferimento delle specifiche europee;

identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità.

 

 

ALLEGATO V (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n)

SOTTOSISTEMI

Dichiarazione "CE" di verifica

La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti: riferimenti della direttiva;

nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore);

breve descrizione del sottosistema;

nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica "CE";

i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica; ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;

se provvisoria: durata di validità della dichiarazione "CE"; identificazione del firmatario.

 

 

ALLEGATO VI (previsto dall'art. 6, comma 9)

SOTTOSISTEMI

Verifica "CE"

1. La verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario nella comunità che un sottosistema è:

conforme alle disposizioni della direttiva;

conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che può essere messo in servizio.

2. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: progettazione esecutiva;

fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;

prove del sottosistema terminato.

3. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario stabilito nella comunità che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

4. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;

per gli altri sottosistemi: progettazioni di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;

elenco dei componenti d'interoperabilità incorporati nel sottosistema; copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;

attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che certifichi la conformità del sottosistema alla relativa STI, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo da esso vistate e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit effettuati nell'ambito della sua missione, come precisato ai successivi punti 5.3 e 5.4.

5. Sorveglianza

5.1 L'obiettivo della sorveglianza "CE" è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2 L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario agli impianti, di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.

5.3 L'organismo notificato per verificare la realizzazione del sottosistema effettua periodicamente degli "audit", fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 5.4 L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere a "audit" completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

6. La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata a sostegno dell'attestazione di conformità rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema, presso l'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente aggiudicatore invia al gestore dell'infrastruttura.

7. Una copia della documentazione è conservata dal gestore

dell'infrastruttura per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli alti Stati membri.

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

le domande di verifica "CE" ricevute;

le attestazioni di conformità rilasciate;

le attestazioni di conformità rifiutate.

8. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.

 

 

ALLEGATO VII (previsto dall'art. 7, comma 1)

CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione,

commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.

2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. Il personale dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica possiede un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato.

3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche, esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. In particolare l'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, e deve garantire la piena idoneità e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attività di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del presente decreto.

Inoltre, per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

una buona formazione tecnica e professionale;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con tali controlli; l'idoneità necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati;

un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato. 7. Il personale dell'organismo è legato al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti.

 

 

ALLEGATO VIII (previsto dall'art. 7, comma 2)

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA Lo/la scrivente .................................. ragione o denominazione sociale dell'organismo) con sede in

......................... (città o località) .................... (provincia) ................ via ............................ n. ..........

Chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, quale organismo abilitato a svolgere:

a) la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, di seguito indicati;

b) a svolgere la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati:

A tal fine dichiara:

che il settore specifico di competenza, fra quelli definiti dalle STI, è il seguente:

........................................;

di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto legislativo;

di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di conformità di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato; di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente domanda.

Ai fini del medesimo riconoscimento allega:

manuale della qualità redatto in conformità alle norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni;

polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica (detta polizza non è richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico); copia di eventuali certificati di accreditamento;

elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego per i componenti di interoperabilità o della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi, con la specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'organismo, nonché con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli di studio, delle mansioni e dei relativi curricula;

attestazione, per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato;

elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione di responsabilità civile e relativa massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di prova, nonché del manuale di qualità redatto secondo le norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni. La predetta polizza non è richiesta in caso di laboratori pubblici;

dimostrazione della qualificazione di detti laboratori e dell'idoneità e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX, e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi.

Firma del legale rappresentante

...............................

 

 

ALLEGATO IX (previsto dall'art. 7, comma 5)

VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI E' RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO. 1. Dinamica di marcia del materiale rotabile;

2. Controllo della sagoma cinematica;

3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi;

4. Interazione ruota rotaia - conicità equivalente;

5. Sistemi di prova di sghembo e di svio;

6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili;

7. Prestazione di trazione e di frenatura;

8. Sistemi frenanti;

9. Compatibilità elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento, control command e trasmissione dati;

10. Captazione e interazione pantografo catenaria;

11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command; 12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema;

13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalità costruttive e di verifica strutturale;

14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti; 15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di terra che a bordo del materiale rotabile; 16. Componenti d'interoperabilità di sicurezza;

17. Caratteristiche dei materiali (tossicità, resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.);

18. Sicurezza del software;

19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici

dell'infrastruttura e del materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio e di sezionamento, ecc.); 20. Serbatoi in pressione.

 

 

ALLEGATO X (previsto dall'art. 7, comma 5)

COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI PROVA IN CAMPO FERROVIARIO

1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'allegato IX. In generale: conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario;

conoscenza e capacità di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (ISO/IEC 17025); conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale;

formazione, addestramento e capacità acquisiti attraverso una esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione.

Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato IX:

Conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle norme per la determinazione del coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota - rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili. Sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici.

Per le prove di cui al punto 2 dell'allegato IX:

conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili nonché della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura.

Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX: conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore, della compatibilità tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione bordo - bordo e terra - bordo, della interazione pantografo catenaria.

Sviluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i rilievi acustici, per quest'ultimo punto è prescritto il possesso dei titoli di studio, competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.

Per le prove di cui al punto 8 dell'allegato IX:

conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura.

Per le prove di cui al punto 11 dell'allegato IX:

conoscenze sulla funzionalità, sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario.

Per le prove di cui al punto 14 dell'allegato IX:

possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare. 2. Attrezzature

In armonia con le norme ISO 45000 e successive modifiche o integrazioni la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche. Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura.

Il laboratorio deve avere disponibilità di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per le verifiche in linea che ne richiedono l'impiego.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 163.