§ 93.4.211 - Legge 4 marzo 1981, n. 67.
Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/03/1981
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i [...]
Art. 2.      La limitazione della responsabilità di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili [...]
Art. 3.      Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui [...]
Art. 4.      E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio
Art. 5.      Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno [...]


§ 93.4.211 - Legge 4 marzo 1981, n. 67.

Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 marzo 1981, n. 75)

 

 

     Art. 1.

     Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

     La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

 

          Art. 2.

     La limitazione della responsabilità di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'art. 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attività a questa direttamente connesse.

 

          Art. 3.

     Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarietà di cui al successivo articolo.

     Possono essere, altresì, assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.

     A carico del fondo di cui al successivo articolo può essere assunto il pagamento della provvisionale al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.

     Il fondo è finanziato con contributi mensili del personale di cui all'art. 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'art. 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entità della trattenuta sarà stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entità globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'art. 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.

     Il fondo è amministrato dall'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

     Il fondo determinerà, nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.

 

          Art. 5.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1980, in attuazione della presente legge.