§ 93.4.196 - Legge 9 gennaio 1978, n. 7.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/01/1978
Numero:7


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 18.700 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli [...]
Art. 2.      La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, anche [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, l'indennità giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, [...]
Art. 4.      Il settimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'indennità pensionabile eccedente la fascia di L. 35.500, i compensi speciali concessi ai sensi dell'art. 70 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto a lire 3.700 milioni con le [...]


§ 93.4.196 - Legge 9 gennaio 1978, n. 7. [1]

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 18.700 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e del SINDIFER, nonchè a quello con l'USFI concernenti la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario in favore delle categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonchè nel successivo articolo della presente legge.

 

          Art. 2.

     La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del decreto di cui al precedente art. 1 della presente legge.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, presi a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato al mese.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, l'indennità giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sarà stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennità pensionabile e indennità integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno.

     A partire dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennità di cui al precedente comma verrà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

 

          Art. 4.

     Il settimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 29, 30, 53, 54, 57, 58 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni; il premio di esercizio che è da corrispondere sulla base dell'art. 70 e i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui agli articoli 81 e 82-bis delle stesse disposizioni sulle competenze accessorie di cui alla citata legge; la fascia di L. 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo".

 

          Art. 5.

     L'indennità pensionabile eccedente la fascia di L. 35.500, i compensi speciali concessi ai sensi dell'art. 70 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, nonchè le prestazioni richieste ed effettuate dal personale ferroviario a decorrere dal 16 febbraio 1974, in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, sono remunerabili e, comunque, non soggetti a recupero fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto a lire 3.700 milioni con le disponibilità recate rispettivamente dal capitolo 108 "Oneri a carico dell'Azienda per contributi all'ENPAS" per lire 1.200 milioni, e dal capitolo 113 "Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo" per lire 2.500 milioni, e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale" dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.