§ 93.4.152 - Legge 29 maggio 1969, n. 315.
Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:29/05/1969
Numero:315


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica [...]
Art. 2.      In alternativa con i provvedimenti di cui all'art. 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, [...]
Art. 3.      Quando le località o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento [...]
Art. 4.      I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma [...]
Art. 5.      L'approvazione dei progetti relativi a provvedimenti di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di [...]
Art. 7.      Fuori dei casi previsti dall'art. 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione [...]
Art. 8.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e [...]
Art. 9.      Le disposizioni comunque contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate


§ 93.4.152 - Legge 29 maggio 1969, n. 315.

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

(G.U. 28 giugno 1969, n. 161)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.

     In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi.

     Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norma vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 2.

     In alternativa con i provvedimenti di cui all'art. 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennità offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'art. 1, saranno a carico dell'avente diritto all'attraversamento.

     L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.

 

          Art. 3.

     Quando le località o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento della istituzione dell'attraversamento, gli aventi diritto a quest'ultimo, ovvero gli eventuali enti che abbiano promosso la trasformazione, sono tenuti a provvedere a loro carico all'attuazione delle opere e delle modificazioni tecniche che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ritenga necessarie per le esigenze di circolazione dei convogli, per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità.

 

          Art. 4.

     I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'art. 2.

     Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all'art. 3, sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere.

     Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.

     Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

 

          Art. 5.

     L'approvazione dei progetti relativi a provvedimenti di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può dichiarare la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali, a seconda della rispettiva competenza, previo parere dell'azienda esercente.

     L'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

 

          Art. 7.

     Fuori dei casi previsti dall'art. 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzione e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni comunque contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate.