§ 93.4.140 - Legge 6 agosto 1967, n. 688.
Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:06/08/1967
Numero:688


Sommario
Art. 1.      L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il [...]
Art. 2.      L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma [...]
Art. 3.      Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il [...]
Art. 4.      I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 150 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della [...]
Art. 5.      Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma [...]
Art. 6.      Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento [...]
Art. 7.      E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 60 [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge


§ 93.4.140 - Legge 6 agosto 1967, n. 688. [1]

Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 agosto 1967, n. 205)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

     Il suddetto importo di 150 miliardi sarà destinato:

     a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

     b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.

 

          Art. 2.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione:

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1967;

     lire 75 miliardi nell'esercizio 1968;

     lire 50 miliardi nell'esercizio 1969.

 

          Art. 3.

     Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Il programma può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma.

     Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme.

     Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento della esecuzione del programma oggetto della presente legge.

 

          Art. 4.

     I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 150 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

 

          Art. 5.

     Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

 

          Art. 6.

     Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

          Art. 7.

     E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 60 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare.

     A modifica di quante disposto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'art. 1, per un importo di almeno 60 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.