§ 93.4.150 - Legge 26 febbraio 1969, n. 94.
Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:26/02/1969
Numero:94


Sommario
Art. 1.      All'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma
Art. 2.      Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono estese, in quanto applicabili, agli assuntori iscritti al Fondo di [...]
Art. 3.      Il servizio prestato dopo il 1° febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in [...]
Art. 4.      Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente art. 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per [...]
Art. 5.      Per il personale di cui al precedente art. 2 non è ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli [...]
Art. 6.      I servizi contemplati dall'art. 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1° febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo [...]
Art. 7.      I servizi da assuntore - anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1° febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di [...]
Art. 8.      All'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma
Art. 9.      All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 93.4.150 - Legge 26 febbraio 1969, n. 94. [1]

Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 10 aprile 1969, n. 92)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma:

     "Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'art. 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono estese, in quanto applicabili, agli assuntori iscritti al Fondo di previdenza che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     Il servizio prestato dopo il 1° febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, può essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario.

     Il termine per la domanda è di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli già in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima.

     E' altresì ricongiungibile, con le stesse modalità, il servizio reso anteriormente al 1° febbraio 1958, già riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     La ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 4.

     Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente art. 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perderà il godimento di quest'ultimo e dovrà rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione.

     Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennità per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perderà ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sarà annullata con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennità corriposta all'interessato, dovrà essere recuperata.

 

          Art. 5.

     Per il personale di cui al precedente art. 2 non è ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorsi riservati agli assuntori, esclusivamente o in concorrenza ad altre categorie similari.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in godimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo di previdenza assuntori, è consentito il cumulo di detto trattamento con quello di attività di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia al 28 febbraio 1966, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

 

          Art. 6.

     I servizi contemplati dall'art. 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1° febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo art. 3 della stessa legge, da assuntori anche se non iscritti al Fondo di previdenza, in attività di servizio ovvero cessati dall'incarico, sono riconoscibili ai fini del trattamento di previdenza nei limiti e con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, previo pagamento di un contributo rapportato alla retribuzione annua, compresa la tredicesima mensilità, goduta all'atto della domanda ovvero all'atto della cessazione dall'incarico.

     Analoga facoltà è consentita agli aventi causa del personale di cui al precedente comma.

     Nei confronti del personale non iscritto al Fondo di previdenza che otterrà tale riconoscimento si farà luogo alla iscrizione stessa limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1958 sino al 29 febbraio 1960 ovvero sino alla data di cessazione dall'incarico qualora questa sia avvenuta anteriormente al 1° marzo 1960.

     Le domande di riconoscimento debbono essere presentate a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     I servizi da assuntore - anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1° febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di pensione, che non sia stato iscritto al Fondo di previdenza assuntori - possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, con le norme previste dall'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, su domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo dovuto per il riconoscimento di cui sopra sarà commisurato allo stipendio goduto alla data della domanda, se trattasi di personale in servizio ferroviario, o su quello preso a base per la pensione, ragguagliato alle tabelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, se trattasi di personale cessato dal servizio o dei loro aventi causa.

     Nel caso di titolari di trattamento di quiescenza, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

     Il costo del riconoscimento può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

 

          Art. 8.

     All'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma:

     "Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti in forza di convenzioni relative a un periodo di tempo non inferiore ad un anno".

 

          Art. 9.

     All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

     Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.